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Consultazione 2006/31: Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo · 9 pagine

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Art 120c Disposizioni comuni per sanzionare le imprese di trasporto

1 La violazione dell'obbligo di diligenza (art. 120a) o dell'obbligo di comunicazione (art. 120b) è perseguita anche se commessa all'estero. È applicabile per analogia l'articolo 6 capoversi 3 e 4 del Codice penale.

2 La rappresentanza dell'impresa di trasporto è retta dall'articolo 102a del Codice penale.

3 L’azione penale si prescrive in sette anni, la pena in cinque anni.

Art. 120d Perseguimento penale

1 Le infrazioni di cui agli articoli 115 – 120 sono perseguite e giudicate dai Cantoni. Se un’infrazione è stata commessa in più Cantoni, la competenza a procedere spetta al Cantone che per primo ha iniziato il procedimento.

2 L'Ufficio federale è competente per giudicare e perseguire in prima istanza le infrazioni giusta gli articoli 120a e 120b. La legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo è applicabile in quanto la presente legge non contenga disposizioni contrarie.

II

Le modifiche del diritto vigente sono disciplinate nell'Allegato.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore.