Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/38: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO sulla diversità culturale · 15 pagine
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Rapporto di consultazione sulla ratifica della Convenzione dell’UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali
1 Contesto
Il 20 ottobre 2005, a Parigi, la Conferenza generale dell’UNESCO ha approvato la Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali. Essa rappresenta il primo strumento giuridico vincolante che garantisce la diversità culturale a livello internazionale, riconoscendo la natura specifica delle attività, dei beni e dei servizi culturali quali portatori d’identità, di valori e di significato. La Convenzione riafferma inoltre il diritto sovrano degli Stati di adottare e applicare politiche culturali proprie e fa della protezione e della promozione della diversità delle espressioni culturali uno degli assi portanti della politica di cooperazione internazionale. La Convenzione riconosce infine il ruolo fondamentale della società civile nella protezione e nella promozione della diversità delle espressioni culturali.
Il principio della diversità culturale è fondamentale per la Svizzera: la diversità culturale è infatti parte integrante della nostra concezione dello Stato ed è ancorata nella Costituzione federale. Per questa ragione, la Svizzera ha sostenuto fin dall’inizio il processo di elaborazione della Convenzione, partecipando attivamente ai lavori. In occasione della 33a Conferenza generale dell’UNESCO, la Svizzera si è espressa chiaramente a favore dell’approvazione della Convenzione.
Nella sua risposta all’interrogazione Müller-Hemmi (05.1173) del 22 febbraio 2006, il Consiglio federale ha fatto sapere che intende intraprendere rapidamente i passi necessari per la ratifica della Convenzione sulla diversità culturale e della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, due trattati dagli obiettivi complementari. Essendo la cultura prioritariamente di competenza dei Cantoni, tocca a questi ultimi assumere un ruolo attivo nella protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali. Dato che la Convenzione riguarda interessi essenziali dei Cantoni, è necessaria una procedura di consultazione (art. 3 cpv. 1 lett. c della legge federale sulla procedura di consultazione).