Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/39: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale · 16 pagine
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Rapporto di consultazione sulla ratifica della Convenzione dell’UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale
1 Contesto
Il 17 ottobre 2003, a Parigi, la Conferenza generale dell’UNESCO ha approvato la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, che mira a salvaguardare e promuovere le tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale, le arti dello spettacolo, le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi, le cognizioni e le prassi relative alla natura e all’universo, l’artigianato tradizionale. Essa vincola gli Stati contraenti ad adottare a livello nazionale le misure necessarie per garantire la sopravvivenza del proprio patrimonio culturale immateriale e li esorta a collaborare a livello sia regionale che internazionale al raggiungimento di questo obiettivo. La Convenzione è il primo trattato internazionale concernente il patrimonio culturale immateriale.
La Svizzera riconosce l’importanza del patrimonio culturale immateriale ai fini della diversità culturale, della coesione sociale, dell’identità culturale e dell’immagine del Paese. Molte peculiarità nazionali e regionali si definiscono attraverso aspetti immateriali della cultura. La salvaguardia e la promozione delle espressioni culturali tradizionali sono saldamente ancorate nella promozione statale della cultura. Per questo motivo, la Convenzione rafforza e conferma le misure adottate dalla Svizzera per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
Nella sua risposta all’interpellanza Müller-Hemmi (05.1173) del 22 febbraio 2006, il Consiglio federale ha espresso la sua intenzione di intraprendere i passi necessari alla ratifica della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale nonché della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali. Dato che la Convenzione riguarda interessi essenziali dei Cantoni, è necessaria una procedura di consultazione (art. 3 cpv. 1 lett. c della legge federale sulla procedura di consultazione).