Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/39: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale · 16 pagine
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Rapporto di consultazione sulla ratifica della Convenzione dell’UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale
3.3 Inventariazione e ruolo della Confederazione e dei Cantoni
Sintesi
La Convenzione prevede che per provvedere all’individuazione in vista della salvaguardia, ciascuno Stato contraente compili uno o più inventari del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio (art. 12). I partecipanti alla consultazione sono stati invitati ad esprimersi su come impostare la collaborazione tra Confederazione, Cantoni e privati nell’adempimento di quest’obbligo (ruolo e responsabilità della Confederazione e dei Cantoni, partecipazione dei portatori delle tradizioni). Nel rapporto esplicativo era stata segnalata l’esistenza di un primo inventario di questo tipo, allestito nel quadro di un progetto pilota del Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d’Arts Traditionnels CIOFF.
La maggior parte dei partecipanti ritiene che l’accurata documentazione del patrimonio culturale immateriale sia un presupposto indispensabile per la sua salvaguardia, poiché è possibile proteggere soltanto ciò di cui si conosce l’esistenza (v. al riguardo anche il n. 3.4). Un inventario del genere permetterebbe inoltre di mostrare la varietà di questo patrimonio. L’elaborazione, il coordinamento e l’aggiornamento dell’inventario sono, secondo loro, compito della Confederazione, l’attuazione pratica potrebbe invece essere affidata a privati.
Soluzioni proposte
Cantoni: Secondo i Cantoni, l’inventariazione del patrimonio culturale immateriale deve essere affidata ad una commissione istituita dalla Confederazione, composta da professionisti che rappresentino in modo equilibrato tutte le regioni e le lingue nazionali. Analogamente al Comitato intergovernativo, la commissione dovrà definire i criteri per l’allestimento, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’inventario e sottoporli all’approvazione dell’Ufficio federale della cultura. I Cantoni sono fermamente convinti che ai portatori di tradizione non debba essere data la possibilità di registrarsi direttamente, come invece era il caso nel progetto pilota del CIOFF, affinché siano inventariati unicamente elementi di un certo rilievo. La partecipazione richiesta dalla Convenzione è garantita in misura sufficiente dal diritto di proposta accordato a queste persone. L’elaborazione di una soluzione a livello nazionale garantirebbe la definizione e l’applicazione di criteri uniformi per l’iscrizione negli inventari. Inoltre, in questo modo si eviterebbero le spese e le perdite di tempo generate da eventuali parallelismi, in particolare nell'organizzazione della commissione, ma anche nella registrazione di aspetti sovraregionali del patrimonio culturale immateriale.
Cantoni: AG, BE, BL, BS, FR, GL, JU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, VS, UR; CDPE.
Sostanziale accordo, ma con leggere differenze: FR prevede un ruolo di coordinamento per la Commissione; l’elaborazione degli inventari dovrebbe invece essere delegata ad istituti specializzati di università e scuole universitarie nel quadro di programmi di ricerca. SH, TG e UR si aspettano che i Cantoni, in quanto detentori della sovranità culturale, siano adeguatamente coinvolti nella definizione dei criteri.
VD lascia aperta la questione dell’organizzazione adeguata, insistendo invece sul coordinamento e sul rispetto della sovranità culturale dei Cantoni. Secondo ZH, l’inventariazione dovrebbe essere effettuata a livello nazionale per i motivi summenzionati. Per principio, però, nulla impedisce di affidare la gestione di un inventario ad un ente privato, qualora siano create le condizioni quadro necessarie. Si potrebbe per esempio pensare all'istituzione di un apposito organo di vigilanza e alla garanzia di un’ampia rappresentatività dell’ente in questione, per evitare che siano favoriti interessi di parte.