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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine

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4Devono inoltre essere comunicate le modifiche del prospetto e del prospetto semplificato di un fondo di investimento, di una SICAV, di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, nonché di una SICAF.

5La comunicazione deve essere effettuata immediatamente all’autorità di vigilanza.

Art. 15 Condizioni della procedura semplificata di approvazione

(art. 17 LICol)

1La procedura semplificata di approvazione può essere effettuata soltanto se il regolamento del fondo:

a. corrisponde a un modello che l’autorità di vigilanza ha riconosciuto come standard minimo, come i modelli di regolamento e di prospetto di un’organizzazione settoriale; oppure

b. corrisponde a uno standard che l’autorità di vigilanza ha riconosciuto vincolante nei confronti del singolo titolare dell’autorizzazione.

2L’autorità di vigilanza conferma il ricevimento della richiesta al richiedente.

3Se sono necessarie ulteriori informazioni per valutare la richiesta, l’autorità di vigilanza può intimarne la presentazione successiva al richiedente.

Art. 16 Termini nella procedura semplificata di approvazione

(art. 17 LICol)

1Gli investimenti collettivi di capitale aperti per investitori qualificati sono considerati approvati alla scadenza dei seguenti termini:

a. fondi in valori mobiliari, fondi immobiliari e altri fondi per investimenti tradizionali: al ricevimento della richiesta;

b. altri fondi per investimenti alternativi: quattro settimane dal ricevimento della richiesta.

2L’autorità di vigilanza approva gli investimenti collettivi di capitale aperti rivolti al pubblico al più tardi entro i seguenti termini:

a. fondi in valori mobiliari: quattro settimane dal ricevimento della richiesta;

b. fondi immobiliari e altri fondi per investimenti tradizionali: sei settimane dal ricevimento della richiesta;

c. altri fondi per investimenti alternativi: otto settimane dal ricevimento della richiesta.

3Il termine decorre a contare dal giorno successivo al ricevimento della richiesta.

4Se l’autorità di vigilanza esige ulteriori informazioni, il termine è prorogato dal momento dell’intimazione fino a quello del ricevimento delle informazioni da parte dell’autorità di vigilanza.