Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2006/45: Soppressione e semplificazione di autorizzazioni · 45 pagine

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6.5 Conseguenze per i sistemi informatici

La revisione prevista richiede un adeguamento dell’elenco delle imprese di collocamento e di fornitura di personale a prestito autorizzate (art. 35b LC; sistema d’informazione della Confederazione e dei Cantoni per l’esecuzione della legge sul collocamento: ESELC). I costi derivanti da questi adeguamenti dovrebbero rimanere nei limiti del budget ordinario dei costi informatici legati all’applicazione ESELC.

6.6 Conseguenze per le relazioni internazionali

La Svizzera, non avendo ratificato nessuna convenzione dell’OIL in relazione alla legge sul collocamento, non è vincolata da nessuna convenzione internazionale che potrebbe impedirle di sopprimere l’autorizzazione obbligatoria.

Inoltre, il collocamento e la fornitura di personale a prestito sono espressamente esclusi dal campo d’applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (art. 22 cpv. 3 lett. i dell’Allegato all’Accordo sulla libera circolazione delle persone). La Svizzera, così come gli Stati dell’Unione europea e l’AELS, non è quindi vincolata ad alcuna prescrizione in quest’ambito.