Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2006/45: Soppressione e semplificazione di autorizzazioni · 45 pagine
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lavoratori temporanei ricorrano effettivamente alle vie legali per far valere i loro diritti derivanti dal CO, dalla LL, dalla LC e dalle assicurazioni sociali (AVS, AI, LPP, LAINF; LAMal, ecc.), è lecito dubitarne. Questa prassi di approvazione dei contratti, in uso da oltre un decennio, si è dimostrata valida sia dal punto di vista della protezione dei lavoratori, sia per i datori di lavoro, i quali usufruiscono di contratti modello messi a disposizione dal SECO. Dovendo sottoporre i loro contratti al SECO, i prestatori non hanno più bisogno di rivolgersi ad avvocati o consulenti per redigerli o verificali, e così evitano i costi elevati che ne deriverebbero. L’attuale revisione rappresenta un’occasione per sancire nella legge la verifica obbligatoria di questi contratti.
La soppressione dell’autorizzazione federale obbligatoria comporta parallelamente l’abrogazione dell’obbligo di versare la cauzione di 50’000 franchi prevista all’articolo 6 capoverso 3 dell’ordinanza sugli emolumenti relativa alla legge sul collocamento (OE-LC, RS 823.113).
c) Alta vigilanza della Confederazione: nuova regolamentazione delle competenze del SECO
Anche se l’esecuzione in materia di autorizzazione obbligatoria per la fornitura di personale a prestito spetta in ampia misura ai Cantoni, il SECO deve mantenere la possibilità di esercitare la sua funzione di sorveglianza in questo settore. Deve quindi essere autorizzato a ricorrere contro le decisioni di concessione di autorizzazioni pronunciate dai Cantoni. A tale scopo, conformemente alla legge sul Tribunale federale, la cui entrata in vigore è prevista per 1° gennaio 2007 (legge sul tribunale federale, LTF, FF 2005 3643), è sufficiente una regolamentazione a livello cantonale.
Senza questa condizione – come dimostra la prassi d’esecuzione – non sarebbe possibile garantire un’applicazione uniforme del diritto a livello nazionale. Oggi il SECO può provvedervi perlomeno nell’ambito della procedura d’autorizzazione federale per le imprese che esercitano un’attività transfrontaliera.
Considerati i timori del legislatore e della popolazione in merito ai rischi a cui sono esposti i lavoratori in questo settore, occorre garantire un’esecuzione omogenea e di qualità a livello svizzero. Questo compito potrà essere svolto dal SECO quale autorità di sorveglianza, a condizione però che gli vengano attribuite le competenze proposte.
d) Disposizione penale
È importante precisare che chiunque eserciti il collocamento senza essersi precedentemente iscritto al registro delle imprese di collocamento verrà punito con una multa.
In considerazione di quanto precede e dell’introduzione della verifica dei contratti nella legge, la disposizione penale dell’articolo 39 LC dovrà prevedere l’applicazione di una multa per le imprese che sistematicamente non utilizzano i contratti approvati dal Cantone. Ovviamente questa sanzione non sarà applicata nel caso in cui i contratti debbano essere adeguati in seguito ad altre modifiche di legge (ad es. un adeguamento dei contributi alle assicurazioni sociali).