Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2006/45: Soppressione e semplificazione di autorizzazioni · 45 pagine
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6.2 Panoramica delle modifiche proposte
a) Collocamento: soppressione dell’autorizzazione federale obbligatoria e introduzione di un’iscrizione obbligatoria
L'autorizzazione federale obbligatoria dev’essere soppressa e sostituita da un’iscrizione obbligatoria presso il registro delle imprese di collocamento, e lo stesso dovrebbe avvenire per l’autorizzazione cantonale. Per poter esercitare la loro attività, le imprese di collocamento svizzere devono dapprima inoltrare una domanda d’iscrizione all’autorità cantonale, che trasmetterà i loro dati al SECO, l’organo incaricato di tenere il registro. Questa ripartizione dei compiti è dettata dalle strutture d’esecuzione esistenti e dal fatto che i Cantoni esercitano anche la sorveglianza sul collocamento privato (art. 32 cpv. 1 LC).
Contrariamente alle prescrizioni in vigore, le imprese di collocamento degli Stati dell’Unione europea e dell’AELS possono esercitare il collocamento in Svizzera se vi sono autorizzate nel loro Paese. Le imprese straniere che adempiono questa condizione possono annunciarsi per l’iscrizione direttamente al SECO.
Le imprese iscritte nel registro delle imprese di collocamento non sono tuttavia esentate dall’adempimento degli obblighi ai quali erano già sottoposte. Un’impresa che viola i propri obblighi rischia di essere cancellata dal registro e di non potere più esercitare la sua attività di collocamento in Svizzera.
b) Personale a prestito: soppressione dell’autorizzazione federale obbligatoria
Mentre l’autorizzazione federale è soppressa, l’autorizzazione cantonale deve invece essere mantenuta. Contrariamente al collocamento, la fornitura di personale a prestito è un settore nel quale i lavoratori sono esposti a molti rischi. Essi forniscono una prestazione di lavoro in un’impresa verso la quale non possono far valere in alcun modo il loro diritto a una retribuzione. Inoltre, l’esercizio dei loro altri diritti è reso ancora più difficile dalla separazione della funzione di datore di lavoro tra il prestatore e l’impresa acquisitrice. Non bisogna neppure dimenticare che il lavoro temporaneo è spesso sinonimo di salari bassi, occupazioni di livello gerarchico inferiore e scarse possibilità di avanzamento. Per di più, i lavoratori temporanei sono scarsamente integrati nel loro ambiente lavorativo. L’inasprimento dell’articolo 20 LC per i prestatori, attuato dal Parlamento nell’ambito del decreto federale relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone agli Stati dell’Europa dell’Est e della revisione delle misure d’accompagnamento, mostra che il legislatore è consapevole dei potenziali rischi a cui sono esposti i lavoratori in questo settore. La popolazione, dal canto suo, è particolarmente sensibile alla problematica del personale a prestito, tanto più che la stampa riporta regolarmente casi di abusi. In tale contesto, l’abolizione dell’autorizzazione federale appare adeguata ma l’abolizione dell’autorizzazione cantonale per la fornitura di personale a prestito è del tutto inopportuna.
Contrariamente a quanto è stato deciso per il collocamento, il divieto per le imprese straniere di esercitare la fornitura di personale a prestito dall’estero in Svizzera (art. 12 cpv. 2 LC: “La fornitura di personale a prestito dall’estero in Svizzera non è permessa”) è mantenuta per due motivi: primo, perché i lavoratori a prestito sono esposti a rischi elevati; secondo, perché le autorità svizzere non possono di fatto controllare le imprese all’estero.
Già alcuni anni fa è stata emanata una direttiva intesa a prevenire il notevole potenziale di rischio. Tale direttiva esige che le imprese sottopongano i loro contratti di lavoro e di fornitura di personale a prestito all’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione affinché questa possa verificarne la conformità. Qualsiasi modifica di questi contratti richiede l’approvazione di detta autorità. Questa prassi garantisce che i contratti delle imprese di fornitura di personale a prestito rispettino le prescrizioni del diritto del lavoro e del diritto delle assicurazioni sociali. Non vi è dubbio che, in assenza di una verifica, un certo numero di contratti contravverrebbe alle prescrizioni legali, come più volte dimostrato dall’esperienza. Queste violazioni verrebbero alla luce soltanto nell’ambito di procedure giudiziarie. Quanto alla possibilità che i