Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2006/45: Soppressione e semplificazione di autorizzazioni · 45 pagine
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6. Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (RS 823.11)
6.1 Motivi della revisione
L'impresa di collocamento o di fornitura di personale a prestito che intende esercitare la sua attività in un contesto transfrontaliero deve oggi aver ottenuto, oltre all’autorizzazione cantonale di cui all’articolo 2 capoverso 1 o all’articolo 12 capoverso 1 della legge sul collocamento (LC), un’autorizzazione federale rilasciata dal SECO.
L’autorizzazione federale obbligatoria ed è disciplinata all’articolo 2 capoverso 3 LC.
Per quanto concerne il personale a prestito, il legislatore è partito dal presupposto che doveva essere autorizzata solo la fornitura all’estero di personale a prestito, ed è per questo che l’articolo 12 capoverso 2 LC prevede l’autorizzazione obbligatoria unicamente per questo caso. Il legislatore intendeva ammettere la fornitura di personale a prestito in senso inverso solo in modo molto restrittivo, ossia unicamente nei casi in cui i lavoratori stranieri fossero autorizzati ad esercitare un’attività lucrativa e a cambiare impiego e professione ai sensi dell’articolo 21 LC. Questo articolo si fondava sul principio secondo cui gli stranieri non dovevano essere autorizzati a entrare in Svizzera per operare tramite un impresa fornitrice di personale a prestito (v. messaggio del 27 novembre 1985 concernente la revisione della legge federale sul servizio di collocamento e la fornitura di servizi, FF 1985, p. 551). Nella pratica, però, la situazione del mercato del lavoro ha costretto le imprese svizzere di fornitura di personale a prestito ad ampliare la cerchia della manodopera assunta per il lavoro a prestito in Svizzera. Al fine di colmare questa lacuna e per analogia con il collocamento, la revisione della legge entrata in vigore il 1°luglio 1991 ha introdotto una certa apertura nel settore della fornitura di personale a prestito dall’estero in Svizzera, nel senso che una cerchia sempre più ampia di stranieri è stata autorizzata, in base all’articolo 21 LC, a prestare i propri servizi in Svizzera. Questa apertura era vincolata alla condizione che – come nel caso del collocamento, per il quale esiste una regolamentazione chiara - le imprese di fornitura di personale a prestito intenzionate ad assumere personale all’estero per cederlo a prestito in Svizzera necessitavano di un’apposita autorizzazione. Tali imprese dovevano quindi disporre di un’autorizzazione federale per poter esercitare la fornitura di personale a prestito dall’estero in Svizzera e viceversa, una prassi peraltro in uso già da molti anni.
L’Accordo sulla libera circolazione delle persone limita attualmente l’accesso dei lavoratori dell’Unione europea e dell’AELS al mercato svizzero. Dopo l’eliminazione del contingentamento, prevista per il 1° giugno 2007, questi lavoratori potranno però essere impiegati sul mercato svizzero senza alcuna restrizione. Il mantenimento dell’autorizzazione federale obbligatoria per le imprese che intendono fornire a prestito personale proveniente dall’Unione europea o dall’AELS non sarà più giustificato. Una misura simile sarebbe discriminante per questi lavoratori, in quanto le imprese titolari di un’autorizzazione cantonale possono già fornire a prestito manodopera straniera residente in Svizzera. Inoltre, il mantenimento dell’autorizzazione federale per il collocamento dei lavoratori provenienti da Stati terzi, che attualmente rappresentano solo una minima quota delle attività transfrontaliere dei collocatori e dei prestatori svizzeri, non è opportuno poiché costituirebbe una misura sproporzionata.
Il SECO si è già chinato sulla questione dell’abolizione dell’autorizzazione federale, nell’ambito di una revisione della LC, in previsione del 1° giugno 2007. Poiché il pacchetto di misure del SECO intese ad alleggerire gli oneri amministrativi delle piccole e medie imprese va in questa direzione, può esservi integrata anche la revisione della LC.