Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/46: Ordinanza concernente le emissioni foniche delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto (Ordinanza per il rumore delle macchine all'aperto, ORMAp) · 9 pagine

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1 Situazione iniziale

L’articolo 5 dell’ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF, RS 814.41) invita il DATEC a emanare un’ordinanza sull’omologazione e il contrassegno delle tosatrici d’erba e delle macchine da costruzione. La presente ordinanza dipartimentale intende disciplinare il rumore esterno emesso da queste macchine.

Nella CE, le prescrizioni relative al rumore esterno delle macchine da costruzione sono state armonizzate con la direttiva 2000/14 concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto1. Questa direttiva obbliga il fabbricante a determinare e rilevare le emissioni foniche della macchina o dell’attrezzatura. In seguito, sulla macchina o attrezzatura viene apposto un marchio che indica il livello di potenza sonora garantito (marchio LWA ). Certe macchine e attrezzature sono inoltre soggette a valori limite di emissione.

L’ordinanza (svizzera) da elaborare si propone di riprendere in gran parte i contenuti di questa direttiva europea per i seguenti motivi:

1. la Svizzera, dopo il No allo SEE, ha deciso spontaneamente di adeguare le prescri-

zioni in materia di produzione a quelle della CE (adeguamento autonomo). Sarà in tal modo possibile ridurre se non eliminare gli ostacoli tecnici al commercio tra la Svizzera e la CE.

2. Grazie al riconoscimento dell’equivalenza giuridica dell’ordinanza svizzera con la di-

rettiva della CE, una macchina che in Svizzera è stata sottoposta a una procedura di valutazione della conformità sulla base del diritto svizzero, potrà essere immessa sul mercato anche nella CE senza subire ulteriori esami2. E ciò costituisce un vantaggio sostanziale per l’industria nazionale svizzera.

La direttiva 2000/14 applica i principi del "New and Global Approach": la prova della conformità di un prodotto ai requisiti dell’ordinanza avviene mediante procedure standardizzate di valutazione della conformità. Queste procedure richiedono, nella maggior parte dei casi, il ricorso a un servizio privato, più precisamente a un organismo di valutazione della conformità. Lo svolgimento di una procedura di valutazione della conformità è la condizione per l’immissione in commercio. Una volta che i prodotti sono presenti sul mercato, un controllo ufficiale ne garantisce l’ottemperanza alle prescrizioni (sorveglianza del mercato).

In una prima riunione con l’Associazione svizzera dell'industria delle macchine edili (vsbm) e l’Associazione dei responsabili cantonali per la prevenzione dei rumori (Cercle Bruit) si è convenuto che l’ordinanza prevista non comporta problemi rilevanti né per l’economia né per i Cantoni.

L’articolo 5 OIF, che funge da base legale per la presente ordinanza, richiede soltanto adeguamenti minimi, che saranno apportati entro la data di entrata in vigore dell’ordinanza.

1 GU n. L 162/1 del 3/7/2000, modificata dalla direttiva 2005/88 (GU n. L 344/44 del 27/12/2005).

2 Cfr. in merito l’Accordo tra la Svizzera e la CE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81), articolo 1 capoverso 2. 3/9