Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/46: Ordinanza concernente le emissioni foniche delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto (Ordinanza per il rumore delle macchine all'aperto, ORMAp) · 9 pagine
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2 Commento delle singole disposizioni dell’ordinanza
Ingresso
L’ordinanza concernente le emissioni foniche delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto è fondata sull’ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF). A titolo complementare si fa riferimento alla legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC). La LOTC definisce le condizioni quadro per la legislazione tecnica in Svizzera. Dato che l’ordinanza per il rumore delle macchine all’aperto stabilisce prescrizioni tecniche per i prodotti, essa deve adempiere le prescrizioni di questa legge.
Sezione1: Disposizioni generali
Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione
Il capoverso 1 definisce l’oggetto della nuova ordinanza: le macchine e attrezzature devono recare il marchio relativo alle loro emissioni foniche. Le emissioni foniche di certe macchine e attrezzature vengono limitate a titolo preventivo. L’ottemperanza a queste prescrizioni è garantita da un controllo ulteriore da parte delle autorità preposte (sorveglianza del mercato).
Nell’allegato 1 dell’ordinanza sono elencate tutte le macchine e attrezzature che rientrano nel campo d’applicazione dell’ordinanza. Si tratta di 57 tipi di macchine e attrezzature, in gran parte macchine per cantieri edili. Queste macchine e attrezzature sono definite nell’allegato 1 della direttiva CE.
Non rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza le macchine e le attrezzature destinate esclusivamente alla difesa del Paese.
Articolo 2 Definizioni
Livello di potenza sonora LWA: la definizione del livello di potenza sonora LWA avviene in base alle norme SN EN ISO 3744 nonché SN EN 3746.
Il livello di potenza sonora è la misura dell’energia sonora totale irradiata da una macchina e rappresenta il valore essenziale per l’indicazione dell’emissione sonora. Questo valore di emissione è indipendente dalla distanza di misurazione e dalla superficie di misurazione nonché dalla collocazione spaziale (riflessi sonori) del rilevamento e dai rumori estranei provocati da macchine circostanti.
Il livello di potenza sonora rilevato è determinato in base alle misurazioni di cui all’allegato III della direttiva CE.
I campi acustici dipendono in sostanza dalla potenza sonora e dal livello di potenza sonora delle fonti di rumore. Vi sono diverse procedure di rilevamento (misurazione) atte a determinare indirettamente il livello di potenza sonora Lw attraverso il livello di pressione sonora Lp. Le prescrizioni relative alla misurazione contemplate nella direttiva 2000/14/CE sono riferite senza eccezioni alla norma DIN EN ISO 3744 “Determinazione del livello di potenza sonora di fonti di rumore a partire da misurazioni della pressione sonora”.
Livello di potenza sonora garantito: nella misurazione del livello di potenza sonora sorgono sempre incertezze legate alle variazioni relative ai metodi di produzione e di misurazione. Il livello di potenza sonora garantito include queste incertezze ed è pertanto più elevato del livello di potenza sonora rilevato.