Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/46: Ordinanza concernente le emissioni foniche delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto (Ordinanza per il rumore delle macchine all'aperto, ORMAp) · 9 pagine

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Sezione 5 Vigilanza

Articolo 17

La vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza è di competenza dell’UFAM. La SUVA redige un rapporto annuale sulla propria attività all’attenzione dell’UFAM.

Sezione 6 Disposizioni finali

Articolo 18 Disposizione transitoria

Le macchine e attrezzature che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza possono essere immesse in commercio fino al 1° maggio 2009 secondo il diritto previgente, pertanto le disposizioni della presente ordinanza saranno vincolanti solo a partire da questa data.

Articolo 19 Entrata in vigore

La data prevedibile per l’entrata in vigore della presente ordinanza è il 1° maggio 2007.

Allegati 1- 6

Allegato 1 n. 1ss. Macchine e attrezzature soggette a valori limite di emissione

Il numero 11 contiene un elenco delle macchine e attrezzature che sono soggette a un valore limite di emissione.

Allegato 1 n. 12 Tabella dei valori limite

La tabella dei valori limite specifica ulteriormente le macchine e attrezzature elencate nell’allegato 1 numero 11 e indica i valori limite per ciascuna di esse.

Allegato 1 n. 2 Macchine e attrezzature non soggette a valori limite di emissione

Questo allegato enumera le macchine e le attrezzature che non sono soggette ad alcun valore limite di emissione. Va comunque tenuto presente che anche queste macchine e attrezzature sono sottoposte all’obbligo di marcatura (cfr. il commento all’art. 4).

Allegati 2 - 5 Le procedure di valutazione della conformità

Gli allegati 2-5 descrivono in dettaglio le procedure di valutazione della conformità. Per quanto concerne la procedura di valutazione della conformità per macchine e attrezzature non soggette a valori limite di emissione, non è indispensabile l’intervento di un organismo di valutazione della conformità. Per macchine e attrezzature soggette a valori limite è invece richiesto l’intervento di organismi di valutazione della conformità.

La direttiva 2000/14 CE rientra nell’Accordo internazionale sul reciproco riconoscimento di valutazioni della conformità. Il suo contenuto è ripreso dalla presente ordinanza senza modifiche materiali. Si presuppone pertanto che il Comitato misto Svizzera-CE, incaricato di gestire questo accordo, riconoscerà la presente ordinanza quale atto legislativo e amministrativo equivalente alla direttiva 2000/14. Nel caso di riconoscimento dell’equivalenza giuridica, un