Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/46: Ordinanza concernente le emissioni foniche delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto (Ordinanza per il rumore delle macchine all'aperto, ORMAp) · 9 pagine

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Articolo 3 Immissione in commercio

La definizione di immissione in commercio corrisponde a quella presente in altre prescrizioni svizzere di diritto tecnico. Per immissione in commercio si intende il trasferimento o la consegna a terzi a titolo oneroso o gratuito di una macchina o di un’attrezzatura a scopo di smercio o uso in Svizzera (cpv. 1). È considerata immissione in commercio la messa in servizio di macchine e attrezzature in esercizio proprio (cpv. 2).

Sezione 2: Immissione in commercio di macchine e attrezzature

Articolo 4 Principio

L’articolo 4 sottolinea che le macchine e le attrezzature possono essere immesse in commercio soltanto se è stata effettuata una procedura di valutazione della conformità per quanto concerne le loro emissioni foniche. Inoltre, ad ogni nuova immissione in commercio dev’essere allegata una dichiarazione di conformità, e ogni macchina e ogni attrezzatura deve recare il marchio LWA.

Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza incombono al fabbricante nella misura in cui immette egli stesso in commercio la macchina o l’attrezzatura. Essi incombono inoltre alle altre persone legate all’immissione in commercio, ossia a tutti coloro che intervengono nella catena di distribuzione (ad es. importatori e grossisti).

Articolo 5 Procedure di valutazione della conformità

L’articolo 5 sancisce le procedure per la valutazione della conformità. Ogni caso è riferito al corrispondente allegato dell’ordinanza. La procedura di valutazione della conformità per macchine e attrezzature non soggette a valori limite di emissione corrisponde, nella terminologia del Global Approach, al modulo A (controllo interno di fabbricazione). Per questa procedura non è necessario l’intervento di un organismo di valutazione della conformità. Per le macchine e attrezzature soggette a valori limite di emissione sono previsti i moduli A+, G e H (controllo interno della fabbricazione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici, verifica dell’esemplare unico, garanzia di qualità totale). Per lo svolgimento di questa procedura è necessario l’intervento di un organismo di valutazione della conformità.

Articolo 6 Documentazione tecnica

Il contenuto della documentazione tecnica è concretizzato nei singoli allegati alle procedure di valutazione della conformità.

La documentazione tecnica deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera o in lingua inglese. La documentazione tecnica può essere redatta in un’altra lingua, purché le informazioni necessarie per la sua valutazione siano comunicate in una lingua ufficiale svizzera o in lingua inglese.

Chi intende immettere in commercio macchine o attrezzature secondo la presente ordinanza, dev’essere in grado di presentare, entro un termine adeguato, la relativa documentazione tecnica. Di norma, quest’ultima è custodita dal fabbricante per ragioni legate al segreto d’affari. 5/9