Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/52: Modifica dell'ordinanza sul traffico pesante (OTTP) · 7 pagine

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1 Panoramica

L’articolo 85 capoverso 1 Cost. (art. 36quatervecchia Cost.) conferisce alla Confederazione la competenza di introdurre per via legale una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni o al consumo. Tale tassa ha lo scopo di addossare al traffico pesante i costi che esso causa alla collettività e che non sono compensati mediante altre tasse o prestazioni.

La Confederazione ha sfruttato tale possibilità emanando la legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (legge sul traffico pesante; LTTP; RS 641.81) nonché la relativa ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (ordinanza sul traffico pesante; OTTP; RS 641.811). La riscossione effettiva della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) è avvenuta a partire dal 1° gennaio 2001. Essa viene riscossa sui mezzi di trasporto con un peso totale superiore a 3,5 tonnellate ed è applicabile a tutti i veicoli svizzeri ed esteri che circolano sulla rete stradale pubblica.

Durante i primi anni la riscossione dei tributi si è svolta perlopiù senza problemi. È tuttavia emerso che alcune imprese di trasporto svizzere tentano di sottrarsi al pagamento della tassa. Ciò causa delle distorsioni concorrenziali inammissibili. L’adeguamento delle disposizioni legali proposto dovrebbe arginare questo comportamento. Tale adeguamento avviene inoltre in concomitanza con la modifica, effettuata contemporaneamente, della legge sul traffico pesante.