Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/52: Modifica dell'ordinanza sul traffico pesante (OTTP) · 7 pagine

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difficile definire gli attivi di proprietà del debitore. Il ritiro delle targhe di controllo in caso di mancata prestazione della garanzia sarebbe opportuno; nella prassi tale misura viene già adottata. La presente disposizione consente di fugare i dubbi in merito alla sua legittimità.

Art. 50 cpv. 1

L'AFD ha il diritto di impedire il proseguimento del viaggio con un veicolo estero o addirittura di sequestrare il mezzo. Per quanto concerne i veicoli svizzeri vi è unicamente la possibilità di far ritirare le targhe di controllo dall’autorità d’immatricolazione cantonale (ufficio della circolazione). Ciò è spesso difficile sia perché i veicoli vengono impiegati in altri cantoni sia perché i detentori ignorano le disposizioni cantonali e sottraggono i veicoli all’intervento della polizia. Il ritiro delle targhe di controllo e il fatto di impedire il proseguimento del viaggio hanno in fondo lo stesso scopo. Inoltre, per l’amministrazione delle dogane è irritante che veicoli di imprese note per non essere disposte a pagare la tassa passino senza intralci i controlli doganali. Per tale motivo l’AFD deve poter disporre degli stessi mezzi per intervenire nei confronti dei veicoli esteri e di quelli svizzeri. Occorre dunque fissare dei nuovi provvedimenti, quali il rifiuto dell’autorizzazione a proseguire il viaggio o, se le circostanze lo giustificano, il sequestro del veicolo.

Art. 50 cpv. 1bis

Anche se la TTPCP non è comprovatamente stata pagata, l’esecuzione della decisione cantonale di revoca può essere rimandata a causa di ricorsi ingiustificati. L’unico modo per evitare tale situazione è privare il ricorso del suo effetto sospensivo.

Tale misura eccezionale è molto importante per la trasposizione dell’obbligo di pagare la tassa ed è giustificata dallo scopo della decisione di base. Essa deve impedire che per molti mesi con un veicolo si continuino ad effettuare corse assoggettate alla TTPCP benché le tasse dovute non siano ancora state pagate.

Art. 50a Restrizione dell’immatricolazione

Se la targa di controllo di un veicolo viene ritirata, lo stesso detentore non può più rimettere in circolazione il veicolo. Questo principio vale tuttavia solo nel cantone nel quale è avvenuto il ritiro. L’esperienza mostra che i detentori interessati rimettono in circolazione tali veicoli in un altro cantone. Le nuove targhe di controllo dovrebbero dunque essere ritirate per mezzo di una procedura di revoca ordinaria. A causa della durata della procedura, durante tale periodo si viene a creare la summenzionata distorsione della concorrenza.

Una restrizione dell’immatricolazione è indispensabile per evitare il cambiamento abusivo di cantone. A tal fine l’AFD comunicherà caso per caso alle autorità d’esecuzione cantonali i dati relativi ai detentori e ai veicoli interessati. Un'immatricolazione di tali veicoli sarà possibile solo d’intesa con la DGD, a condizione che il detentore abbia precedentemente pagato i crediti scoperti o fornito delle garanzie sufficienti.

Tale disposizione si fonda sull’articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) che consente alle autorità d’immatricolazione cantonali di rifiutare il rilascio della licenza di