Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/52: Modifica dell'ordinanza sul traffico pesante (OTTP) · 7 pagine
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questo motivo le mozioni Schmid-Sutter sono state respinte. Nella sua risposta il Consiglio federale ha tuttavia promesso di adottare delle contromisure.
Le presenti proposte di modifica comprendono dei miglioramenti che rispondono alle richieste degli autori delle mozioni.
3 Spiegazioni concernenti i singoli articoli
Art. 24 cpv. 2
L’ordinamento vigente, che prevede che in caso di messa in circolazione di un veicolo dopo il 15 del mese la TTPCP per il periodo compreso tra il giorno 15 e la fine del mese venga attribuita al periodo di tassazione seguente, è abrogato. Esso entrava comunque in considerazione solo in occasione della prima messa in circolazione. Lo svantaggio per i detentori corretti è minimo.
Art. 25 cpv. 1
Con l’introduzione della procedura d’opposizione la persona assoggettata al pagamento della tassa riceve ora una decisione d’imposizione anziché una fattura. In caso di discordanze essa può essere impugnata entro 30 giorni presentando opposizione alla DGD (art. 23 cpv. 3 modifica LTTP).
L’esigibilità e il termine di pagamento rimangono invariati. La modifica dell’ordinanza serve unicamente a precisare la situazione.
Art. 36 cpv. 1 lett. b e f
Con la messa in servizio di un veicolo i proprietari, i locatori e i concedenti di leasing perseguono principalmente un interesse economico. Con l’estensione della responsabilità solidale essi dovranno assumersi la loro parte di responsabilità. In futuro saranno dunque costretti a verificare con maggiore attenzione a chi lasciano un veicolo. Tale modifica comporterà probabilmente un controllo regolare della solvibilità dei clienti al fine di evitare un’eventuale responsabilità solidale.
L’estensione della responsabilità solidale semplifica inoltre l’esecuzione del sequestro ai sensi dell’articolo 48 capoverso 2 OTTP. A causa dei rapporti di proprietà finora non era infatti possibile porre sotto sequestro veicoli noleggiati o in leasing.
Art. 39 cpv. 3
L’ordinanza attualmente in vigore prevede che il calcolo della quota preliminare ai cantoni con regioni di montagna e regioni periferiche venga effettuato ogni due anni. Nella prassi tale conteggio si è dimostrato molto complesso e oneroso. Visti gli indicatori presi in considerazione per questo calcolo, si può partire dal presupposto che essi non cambieranno profondamente in un lasso di tempo così breve. È stata pertanto scelta una formulazione che consenta di adeguare il ritmo di verifica alle eventuali modifiche. Il termine massimo per la verifica del calcolo è fissato a dieci anni, analogamente al censimento.
Art. 48 cpv. 4
Se la garanzia non viene prestata, l’articolo 48 OTTP prevede unicamente il sequestro. Questo non deve tuttavia interessare unicamente il veicolo. È inoltre