Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/55: Revisione dell'ordinanza sullo stato civile in vista dell'entrata in vigore della legge federale sull'unione domestica registrata (LUD) · 6 pagine

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Commento alle disposizioni rivedute dell’OSC in vista dell’entrata in vigore della LUD

Osservazioni generali in merito alle disposizioni sull’unione domestica registrata

Come chiesto dal legislatore nel messaggio del 29 novembre 2002 concernente la legge federale sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali (n. 1.7.1 pag. 1188; qui di seguito «messaggio»), le disposizioni sulla costituzione dell’unione domestica registrata si ispirano al diritto matrimoniale, pur essendo state notevolmente semplificate. I dettagli della procedura vanno disciplinati nell’ordinanza sullo stato civile (OSC), che ora viene modificata in tal senso.

La revisione dell’OSC entrerà in vigore insieme alla legge federale sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali (legge sull’unione domestica registrata; LUD); la data stabilita con decreto federale separato è il 1° gennaio 2007. La LUD non produce effetto soltanto in materia di stato civile, ma anche in altri settori, molto ampi, del diritto privato (diritto successorio) e di quello pubblico (ad es. diritto in materia di stranieri e di assicurazioni sociali).

Preambolo

È opportuno indicare l’articolo 8 LUD come base legale delle nuove disposizioni in materia di unione domestica registrata. La competenza decisionale del Consiglio federale in relazione ai nuovi emolumenti riscossi risulta dall’articolo 48 CC, già indicato.

Art. 5 cpv. 1

I compiti delle rappresentanze svizzere all’estero vanno integrati in vista dell’entrata in vigore della LUD. La collaborazione delle rappresentanze è richiesta in particolare quando un partner soggiorna all’estero. Da notare che non è possibile registrare in unione domestica due partner stranieri domiciliati all’estero (art. 65a nLDIP, che esclude l’applicazione dell’art. 43 cpv. 2 LDIP all’unione domestica registrata).

Art. 7 cpv. 2

L’elenco dei dati registrati in Infostar viene integrato in vista dell’entrata in vigore della LUD.

Ad art. 8 lett. f e o

L’articolo 2 capoverso 3 LUD specifica lo stato civile dei partner registrati, che risultano «in unione domestica registrata».

Per contro, lo stato civile in caso di scioglimento dell’unione domestica non è specificato nella legge, ma nel messaggio (n. 2.1, pag. 1205). Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, è opportuno specificare nell’ordinanza gli stati civili ufficiali in caso di scioglimento dell’unione domestica. La coerenza e la parità di trattamento impongono inoltre di definire nell’ordinanza tutti gli stati civili esistenti. È fatta la distinzione fra tre gruppi di stato civile, ossia quello di persona celibe o nubile, di persona coniugata o che lo è stata e di persona in unione domestica registrata o che lo è stata. È celibe o nubile soltanto chi non ha mai contratto un matrimonio o un’unione domestica registrata. Vale l’ultimo stato civile acquisito; la persona divorziata che contrae un’unione domestica registrata e poi ne ottiene lo scioglimento in seguito a una procedura giudiziale risulterà quindi in «unione domestica sciolta giudizialmente».

Art. 16 cpv. 6

Come per i matrimoni, i Cantoni possono prevedere che gli incartamenti internazionali di registrazione dell’unione domestica siano sottoposti all’esame dell’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile. Tale facoltà è espressamente menzionata nel messaggio (n. 2.2.2, ad art. 6, pag. 1208).