Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/55: Revisione dell'ordinanza sullo stato civile in vista dell'entrata in vigore della legge federale sull'unione domestica registrata (LUD) · 6 pagine

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Art. 75c

La disposizione esplicita l’articolo 5 capoverso 3 LUD e corrisponde, nella sostanza, all’articolo 64 nOSC (cfr. il commento in merito supra); manca tuttavia una disposizione analoga al capoverso 3, dal momento che l’articolo 44 capoverso 2 LDIP non si applica alle unioni domestiche registrate (art. 65a nLDIP).

Art. 75d

La disposizione richiama l’articolo 65 OSC, esplicitando quanto sancito all’articolo 5 capoverso 3 LUD.

Art. 75e

La disposizione richiama l’articolo 66 OSC, esplicitando quanto sancito all’articolo 6 LUD.

Art. 75f

La disposizione riprende il contenuto dell’articolo 67 OSC, senza tuttavia prevedere la notifica scritta sistematica dell’esito della procedura preliminare. Tale esigenza appare difatti superflua allorché i partner optano per la registrazione immediata (art. 75g nOSC).

Art. 75g

Contrariamente al matrimonio (art. 68 OSC), l’unione domestica può essere registrata senza indugio una volta chiusa la procedura preliminare. Il legislatore non ha infatti previsto alcun termine d’attesa (art. 100 CC). Non è tuttavia opportuno che la procedura resti in sospeso a tempo indeterminato. L’unione domestica va pertanto registrata al più tardi entro tre mesi dalla chiusura della procedura preliminare; si tratta dello stesso termine applicato ai matrimoni (art. 100 CC e 68 cpv. 1 OSC). Dal momento che la legge non prevede termini d’attesa, non occorre includere la possibilità di ridurre i tempi in caso di pericolo di morte, come per i matrimoni (art. 68 cpv. 2); per tale evenienza è comunque prevista la competenza dell’ufficio dello stato civile del luogo di soggiorno del partner in pericolo di morte (art. 75a cpv. 3 nOSC).

Art. 75h

La disposizione esplicita l’articolo 5 capoverso 2 LUD e corrisponde, nella sostanza, all’articolo 69 OSC; manca tuttavia una disposizione analoga al capoverso 2, dato che l’articolo 43 capoverso 2 LDIP non si applica alle unioni domestiche registrate (art. 65 nLDIP).

Sezione 2: Registrazione dell’unione domestica Art. 75i

La disposizione, che specifica il luogo in cui registrare l’unione domestica, corrisponde a quanto sancito all’articolo 70 in merito al locale dei matrimoni. In linea di massima, la registrazione va fatta in un locale che permetta di garantire il carattere pubblico della cerimonia (art. 7 LUD e 75k nOSC). Come per i matrimoni, non è prevista la registrazione a cielo aperto. Il locale in cui si celebrano i matrimoni soddisfa le condizioni richieste, per cui è lì che verranno abitualmente registrate le unioni domestiche. L’espressione «in un locale adeguato» non implica che occorra indirizzarsi verso un altro luogo. Al contrario, non appare giustificato riservare l’uso del locale dei matrimoni ai soli matrimoni (civili) – non fosse che per considerazioni di ordine pratico; infatti, non è raro che i Comuni destinino tale locale anche ad altri scopi. Del resto, appare alquanto discriminatorio escluderne l’uso per la registrazione di unioni domestiche. D’intesa con i partner, è comunque possibile registrare l’unione domestica in un luogo diverso, in particolare qualora la registrazione segua immediatamente la procedura preliminare, a condizione tuttavia che il carattere pubblico sia assicurato (ad es. quando il locale dei matrimoni non è disponibile; cfr. i risultati della seduta del 21 maggio 2005