Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/55: Revisione dell'ordinanza sullo stato civile in vista dell'entrata in vigore della legge federale sull'unione domestica registrata (LUD) · 6 pagine
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Art. 21 titolo e cpv. 1bis
L’ordinanza disciplina la competenza per documentare in Infostar l’unione domestica registrata. Nel rispetto del principio generale, l’unione registrata è documentata nel luogo dell’evento.
Art. 40 cpv. 1
L’elenco delle comunicazioni a carico delle autorità giudiziarie viene integrato in vista dell’entrata in vigore della LUD, al fine di garantire che i registri siano aggiornati e completi (cfr. art. 9 CC).
Art. 51 titolo, periodo introduttivo e lett. c
Le comunicazioni in materia d’asilo vanno integrate in vista dell’entrata in vigore della LUD, dal momento che lo statuto del partner straniero di un rifugiato è identico a quello del coniuge di un rifugiato (messaggio, n. 2.5.3, pag. 1225). All’Ufficio federale dei rifugiati subentra l’Ufficio federale della migrazione, nato dalla fusione, avvenuta il 1° gennaio 2005, con l’Ufficio federale dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’emigrazione.
Art. 57 cpv. 1 e cpv. 2 lett. d
In linea di massima, i Cantoni sono liberi di prevedere la pubblicazione di eventi dello stato civile. La disposizione viene integrata in vista dell’entrata in vigore della LUD; le unioni domestiche registrate sono assimilate ai matrimoni per permetterne la pubblicazione nella stampa locale. Affinché siano rispettati i principi in materia di protezione dei dati, i partner devono avere la facoltà di opporsi alla pubblicazione, proprio come i fidanzati.
Art. 62 cpv. 3
In base alla prassi in vigore, l’ufficiale dello stato civile del luogo di soggiorno del fidanzato in pericolo di morte è autorizzato a preparare e celebrare il matrimonio nelle date circostanze. Tale competenza risultante da una situazione di necessità viene ora sancita nell’ordinanza. Una disposizione analoga è prevista anche per le unioni domestiche (art. 75a cpv. 3 nOSC).
Art. 64 cpv. 1 lett. b
La disposizione viene integrata in vista dell’entrata in vigore della LUD. Può contrarre matrimonio soltanto chi non è coniugato o non vive in unione domestica registrata; infatti, la registrazione dell’unione domestica costituisce un nuovo impedimento al matrimonio (art. 26 LUD). Nella misura in cui i dati non sono rilevati nel registro informatizzato, i fidanzati devono pertanto allegare i documenti che confermano la loro capacità al matrimonio, condizione che ormai presuppone anche l’assenza di unioni domestiche in vigore. Viene inoltre stralciata, in quanto equivoca, l’espressione «in ogni caso» (cpv. 1); tale precisazione contrastava infatti con la regola generale sancita all’articolo 16 capoverso 4 OSC. Pertanto, i fidanzati non devono produrre i documenti relativi a fatti registrati in Infostar.
Art. 65 cpv. 1 lett. d
La disposizione viene integrata in vista dell’entrata in vigore della LUD. I fidanzati devono dichiarare di non essere né coniugati né in unione domestica registrata; questo nuovo stato civile infatti costituisce ormai un impedimento al matrimonio (cfr. commento ad art. 64 cpv. 1 nOSC).
Art. 66 cpv. 2 lett. d
La disposizione viene integrata in vista dell’entrata in vigore della LUD e del nuovo impedimento al matrimonio risultante dall’unione domestica registrata (cfr. commento ad art. 64 cpv. 1 supra). Nel testo tedesco, l’espressione «frühere Ehe», troppo equivoca, benché tratta dal titolo marginale all’articolo 96 CC, è sostituita con la formula più specifica «bestehende Ehe».