Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/55: Revisione dell'ordinanza sullo stato civile in vista dell'entrata in vigore della legge federale sull'unione domestica registrata (LUD) · 6 pagine

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Osservazioni preliminari relative al nuovo capitolo 7a (Unione domestica registrata)

Come chiesto dal legislatore nel messaggio (n. 1.7.1, pag. 1188; n. 2.2.2, ad art. 8, pag. 1209), le disposizioni sulla costituzione dell’unione domestica registrata si ispirano al diritto matrimoniale. La legge definisce soltanto i principi essenziali della procedura di registrazione. I dettagli dovranno essere disciplinati nell’OSC. Sotto il profilo materiale, la differenza rispetto al matrimonio risiede nel fatto che l’unione domestica è contratta mediante la registrazione delle dichiarazioni di volontà dei due partner e non con le loro risposte affermative alle domande dell’ufficiale dello stato civile.

Per motivi di chiarezza e in vista di un’applicazione uniforme del diritto, è previsto di esplicitare le regole applicabili, come chiesto dalla Commissione federale per le questioni dello stato civile. La normativa proposta lascia comunque, per quanto possibile, un margine di manovra agli addetti ai lavori, di modo che possano tener conto delle specificità locali e dei desideri delle persone coinvolte (cfr. i risultati della seduta del 21 maggio 2005 dell’Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile, pubblicati in RSC 2005, pag. 324 segg.). Da notare che era ipotizzabile anche un rinvio generale alla normativa in materia di preparazione e celebrazione del matrimonio, escludendo l’applicazione di determinate disposizioni (in particolare gli art. 73 e 74 OSC, la cui applicazione è esclusa secondo l’art. 65a nLDIP). Una soluzione del genere, sebbene più concisa, avrebbe tuttavia complicato il lavoro quotidiano degli ufficiali dello stato civile, costringendoli a interpretare portata e limiti dell’applicazione per analogia delle disposizioni in materia di matrimonio. Non è previsto il rilascio di alcun documento analogo al certificato di capacità al matrimonio per chi intende contrarre un’unione domestica registrata all’estero. Tale rinuncia è intenzionale; al momento, infatti, non sono noti Paesi che chiedano un documento del genere ai partner stranieri; del resto, si fanno sempre più rare le richieste di allegare un certificato di capacità al matrimonio. All’occorrenza, l’attitudine a contrarre un’unione domestica registrata potrà essere attestata rilasciando ai partner, di cui almeno uno sia svizzero, l’autorizzazione a registrare l’unione domestica, documento utilizzato in Svizzera per la registrazione in un altro ufficio dello stato civile (art. 75i cpv. 3 nOSC). Se entrambi i partner risiedono all’estero e quindi non sussiste alcuna competenza formale secondo l’articolo 75a capoverso 1 nOSC, in caso di necessità è ammessa la competenza presso l’ufficio dello stato civile del luogo di attinenza, per analogia a quanto disposto all’articolo 75 capoverso 2 OSC.

Sezione 1: Procedura preliminare Art. 75a

La disposizione esplicita l’articolo 5 LUD definendo la competenza per l’esecuzione della procedura preliminare alla registrazione dell’unione domestica. In linea di massima, l’ufficiale dello stato civile del luogo di domicilio di uno dei due partner è autorizzato a espletare la procedura. In assenza di un domicilio svizzero, la procedura va avviata presso l’ufficio dello stato civile che registrerà l’unione domestica, come accade per i matrimoni (art. 62). In tal caso, la registrazione presuppone che almeno un partner possegga la cittadinanza svizzera (art. 65a nLDIP, che esclude l’applicazione dell’art. 43 cpv. 2 LDIP all’unione domestica registrata). È altresì prevista la competenza del luogo di soggiorno del partner in pericolo di morte. Tale disposizione corrisponde a quanto praticato finora in materia di matrimoni, prassi codificata in occasione della presente revisione integrando l’articolo 62 OSC (cfr. supra).

Art. 75b

La disposizione richiama quanto sancito all’articolo 63 OSC, specificando che, in caso di soggiorno all’estero, le formalità in vista della registrazione possono essere espletate per il tramite della rappresentanza svizzera competente.