Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/55: Revisione dell'ordinanza sullo stato civile in vista dell'entrata in vigore della legge federale sull'unione domestica registrata (LUD) · 6 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

dell’Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile, pubblicati in RSC 2005, pag. 324 segg.). Infine, come il matrimonio, anche l’unione domestica può essere registrata in un altro luogo se i partner dimostrano che manifestamente non si può esigere da loro che si rechino nel locale previsto.

Art. 75k

La disposizione mette in atto l’articolo 7 LUD relativo alla forma dell’unione domestica, rammentando il carattere pubblico della registrazione. Contrariamente al matrimonio (art. 71 OSC), la registrazione dell’unione domestica non richiede la presenza di testimoni (ufficiali). Del resto, l’unione domestica non è contratta scambiandosi il «sì», ma bensì registrando le dichiarazioni di volontà dei partner nel certificato di unione, firmato dagli interessati (cpv. 2). L’unione domestica è considerata contratta allorché i partner hanno dichiarato di desiderare la registrazione e hanno firmato il certificato di unione. Se le dichiarazioni non sono concordi oppure uno dei partner rifiuta di firmare il certificato, l’unione domestica è considerata non contratta. Resta salvo il caso in cui uno dei partner non è in grado di firmare, ad esempio perché disabile (art. 18 cpv. 2 OSC). Una volta contratta, l’unione domestica è iscritta nel registro informatizzato (l’iscrizione ha valore probatorio).

Art. 75l

La disposizione corrisponde all’articolo 72 OSC, eccezion fatta per il capoverso 2, che prevede la possibilità di celebrare matrimoni multipli con l’accordo dei fidanzati; tale norma a carattere aneddotico è tesa a impedire che i fidanzati vengano costretti a celebrare il matrimonio insieme ad altre coppie, laddove la tradizione locale imponga riti del genere. L’articolo 75l conferisce all’ufficiale dello stato civile un potere disciplinare analogo a quello istituito per i matrimoni. La registrazione è pubblica; e l’ufficiale dello stato civile può trovarsi costretto a limitare il numero dei partecipanti per motivi di ordine o ad allontanare eventuali perturbatori (cfr. messaggio, n. 2.2.2, pag. 1208).

Art. 84 cpv. 3 lett. a

La disposizione viene integrata in vista dell’entrata in vigore della LUD, estendendo la competenza dell’Ufficio federale dello stato civile alla preparazione e alla registrazione dell’unione domestica.

Art. 89 cpv. 3 lett. b

Con l’entrata in vigore della LUD è opportuno inserire l’unione domestica registrata tra i motivi di ricusazione degli ufficiali dello stato civile e dei loro ausiliari.

Allegato (art. 79)

Il numero 15.1 viene integrato in vista dell’entrata in vigore della LUD, aggiungendo il tipo di relazione «unione domestica registrata», che va a completare l’elenco comprendente i tipi «vincolo matrimoniale» e «rapporto di filiazione».

Modifica del diritto in vigore:

L’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile va adeguata. Gli allegati 1 – 4 riguardanti le prestazioni delle varie autorità vengono integrati in modo da tener conto dei nuovi compiti relativi alla preparazione e alla registrazione delle unioni domestiche. In linea di massima e in ossequio al principio dell’uguaglianza dei contribuenti, gli emolumenti sono identici a quelli previsti in caso di matrimonio.

La revisione offre altresì l’occasione di correggere i punti indicati qui di seguito. Con la revisione totale dell’ordinanza sullo stato civile, entrata in vigore il 1° luglio 2004, la competenza per restituire i documenti tratti dagli incartamenti di matrimonio è passata dall’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile all’ufficio dello stato civile. Il numero 5.3 dell’allegato 2 è