Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/59: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 1. Rapporto finale concernente la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore · 77 pagine

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Risultati procedura di consultazione NPC: perequazione delle risorse e compensazione degli oneri e dei casi di rigore

1 Introduzione

1.1 Situazione iniziale

Nel quadro del primo progetto, il 3 ottobre 2003 il Parlamento ha adottato il decreto federale concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), che conteneva una serie di modifiche costituzionali. Contemporaneamente il Parlamento ha approvato anche la nuova legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC)1. Nel mese di novembre del 2004 Popolo e Cantoni hanno chiaramente accettato il progetto costituzionale.

Con il secondo progetto (legislazione d’esecuzione NPC) è stata attuata a livello di legge la dissociazione dei compiti, è stata soppressa la graduazione della capacità finanziaria precedente e sono state create le basi per l'attuazione di nuove forme di collaborazione fra la Confederazione e i Cantoni. La votazione finale delle Camere federali sulla legge federale che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni si è tenuta il 6 ottobre 2006.

Il 5 luglio 2006 il Consiglio federale ha posto in consultazione il disegno per il terzo progetto e il rapporto finale concernente la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore.

Nell’ottica attuale, le disposizioni costituzionali, le leggi federali e le ordinanze saranno poste in vigore contemporaneamente il 1° gennaio 2008.

1.2 Contenuto del rapporto della procedura di consultazione

Il rapporto finale presentato tratta della perequazione finanziaria in senso stretto. In particolare esso fornisce le basi per

• la dotazione di mezzi finanziari per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri come pure per la compensazione dei casi di rigore,

1 RS 613.2