Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/65: Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA), Parte III B6a I Aree d'atterraggio di montagna. lndagine conoscitiva sul progetto del 6 luglio 2006. · 6 pagine

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Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica (PSIA)

Contenuto del piano settoriale – Obiettivi e condizioni concettuali / Reti parziali: Aree d’atterraggio di montagna

Decisioni

D 1 La base per definire la rete di aree d’atterraggio di montagna è costituita dalle 42 aree

attualmente esistenti, conformemente alla cartina della situazione attuale.

P 2 L’esame delle aree d’atterraggio di montagna è effettuato nell’ambito dell’elaborazione

delle schede di coordinamento specifiche per ciascuna regione. In questo processo occorre coinvolgere le autorità, le organizzazioni e le imprese interessate e prendere in considerazione le esigenze manifestate sul piano regionale.

P 3 Di norma, l’utilizzazione delle aree d’atterraggio di montagna non deve pregiudicare gli

obiettivi di protezione previsti dalla legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) e della legge federale del 20 giugno 1986 sulla caccia (LCP; RS 922.0) per gli elementi da proteggere. Anche al di fuori di tali aree è necessario limitare i danni arrecati al territorio e all’ambiente.

Eventuali conflitti tra aree d’atterraggio di montagna esistenti e gli obiettivi di protezione secondo la LPN e la LCP devono essere risolti a livello di schede di coordinamento, procedendo come segue:

- se gli obiettivi di protezione sono stati compromessi, è necessario stabilire graduali restrizioni dell’utilizzazione (tipo di utilizzazione, velivoli ammessi, limitazioni spazio-temporali);

- nello stabilire i provvedimenti da adottare occorre tenere conto delle esigenze connesse all’istruzione, al perfezionamento e al mantenimento delle competenze in materia di volo (varietà delle situazioni di allenamento), esigenze che risultano pertanto prioritarie rispetto ad altre attività aviatorie;

- se i conflitti non possono essere risolti nonostante le restrizioni dell’utilizzazione si provvederà a spostare o sostituire l’area d’atterraggio di montagna interessata. Invece di un trasferimento o di una sostituzione è ipotizzabile anche l’adozione di misure di compensazione, quali p.es. la creazione di zone di silenzio. La ricerca di una soluzione di sostituzione può essere effettuata anche a livello sovraregionale.

P 4 In Svizzera, la pratica dell’eliski è consentita soltanto sui terreni d’atterraggio designati

a tale scopo; per determinare le relative possibilità di utilizzazione occorre procedere come segue:

- per la designazione delle aree d’atterraggio di montagna destinate a essere utilizzate per attività di eliski occorre dimostrare un interesse in tal senso, p.es. attraverso una strategia turistica regionale o cantonale, e garantire l’armonizzazione con il piano direttore cantonale;

- le aree d’atterraggio di montagna destinate a essere utilizzate per l’eliski e le relative restrizioni dell’utilizzazione sono concordate sul piano regionale fra le autorità, le imprese e le organizzazioni interessate;

- tali aree d’atterraggio sono iscritte nel PSIA.

I 5 Ulteriori provvedimenti risolutivi devono essere presi in esame per ottimizzare la rete di

aree d’atterraggio di montagna in considerazione delle ripercussioni sul territorio e sull’ambiente e ai fini dell’adempimento delle esigenze connesse all’istruzione.

P 6 La delimitazione di zone di silenzio è effettuata sulla base degli inventari e degli oggetti

di protezione esistenti in virtù della LPN o della LCP e concretizzata nelle schede coordinamento.

Concetto «Aree d’atterraggio di montagna» / Progetto finale (dopo 6a seduta del gruppo di pilotaggio) / UFAC, 03.08.2006 4/6