Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/65: Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA), Parte III B6a I Aree d'atterraggio di montagna. lndagine conoscitiva sul progetto del 6 luglio 2006. · 6 pagine
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Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica (PSIA)
Contenuto del piano settoriale – Obiettivi e condizioni concettuali / Reti parziali: Aree d’atterraggio di montagna
5. Nell’ottica delle ripercussioni sul territorio e l’ambiente e dei conflitti che possono insor-
gere, occorre in particolare valutare se una delimitazione dei settori è indicata per l’aviazione di montagna. In tale esame occorre considerare i seguenti aspetti:
- la finalità di questi settori (devono essere disponibili solo a scopo d’istruzione o anche per altri tipi di utilizzazione?);
- le modalità dell’introduzione di simili settori e le possibili misure di compensazione o limitazione territoriale (p.es. contingentamento numerico dei voli d’allenamento sui terreni d’atterraggio, creazione di settori sotto i 2000 metri nelle zone protette, nei quali non sono ammessi atterraggi a scopo d’istruzione come compensazione per le immissioni foniche);
- la necessità di adeguare eventualmente la LNA e l’OSIA.
6. La delimitazione di zone di silenzio nel paesaggio e di zone di quiete per la fauna sel-
vatica è effettuata nel quadro dei colloqui regionali (a livello di scheda di coordinamento) e tenendo conto di quanto previsto dalla pianificazione direttrice cantonale.
Le zone di silenzio si suddividono in due categorie:
A) le zone di silenzio nel paesaggio sono per definizione zone con poche fonti di rumore di origine antropica.
L’obiettivo di protezione è costituito dalla salvaguardia della varietà di rumori di origine naturale e del silenzio necessario al riposo delle persone.
B) Le zone di quiete per la fauna selvatica, invece, sono zone protette comprendenti spazi importanti per il rifugio degli animali; in dette zone la fauna risulta particolarmente sensibile agli effetti fonici provocati dal traffico aereo.
P (Principi): I principi sono decisioni che non richiedono alcuna coordinazione
territoriale o che non si riferiscono a questioni concrete della coordinazione territoriale; sono equiparati ai dati acquisiti.
D (Dati acquisiti): Una disposizione di coordinamento è classificata come dato ac-
quisito se ha avuto luogo una sufficiente collaborazione e se i requisiti materiali relativi alla coordinazione sono adempiuti (coordinazione di massima). Conformemente all’articolo 15 dell’ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1), un progetto concreto può essere definito dato acquisito solamente se sussiste un fabbisogno in merito, se sono state esaminate ubicazioni alternative, se il progetto esige l’ubicazione prevista, se le ripercussioni rilevanti sul territorio e l’ambiente possono essere valutate in linea di massima e, infine, se la compatibilità legale del progetto è presumibilmente data.
R (Risultati intermedi): Una disposizione di coordinamento è considerata risultato inter-
medio se la collaborazione è stata avviata e se non può ancora essere valutato in maniera definitiva se i requisiti materiali relativi alla coordinazione sono adempiuti.
I (Informazioni preliminari): Una disposizione di coordinamento è considerata informazione
preliminare se la prevista attività d’incidenza territoriale è ancora troppo vaga per stabilire la necessità di coordinazione sovralocale e se la collaborazione non è ancora stata avviata.
Concetto «Aree d’atterraggio di montagna» / Progetto finale (dopo 6a seduta del gruppo di pilotaggio) / UFAC, 03.08.2006 6/6