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Consultazione 2006/67: Strategia di e-government Svizzera · 5 pagine

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Art. 2 Collaborazione

La Confederazione e il Cantone istituiscono un organo di condotta composto pariteticamente, che coordina e dirige l’attuazione della strategia di e-government Svizzera.

La Confederazione e il Cantone coadiuvano l’organo di condotta collaborando e cofinanziando i singoli progetti, sia a livello di sviluppo, sia a livello di esercizio.

Art. 3 Utilizzazione plurima di prestazioni prodotte

Le collettività esse provvedono affinché limiti inutili non impediscano la trasmissione della prestazione a collettività cointeressate, in particolare a mente delle direttive legali sugli acquisti pubblici e sul trasferimento o l’utilizzazione di diritti di proprietà.

Nel caso di prestazioni di sviluppo da parte di terzi, le collettività si fanno concedere a tale scopo i necessari diritti di sfruttamento dei beni immateriali.

Art. 4 Rispetto di standard nello scambio di dati

Nell’elaborazione di prestazioni di e-government o di parti di esse le collettività si impegnano ad rispettare gli standard emanati dall’organizzazione di standardizzazione eCH.

Art. 5 Protezione dei dati e sicurezza dell’informazione

I partecipanti alla collaborazione in ambito di e-government:

a. garantiscono l’elaborazione dei dati secondo le prescrizioni della legge federale del 19

giugno 19921 sulla protezione dei dati, rispettivamente delle pertinenti prescrizioni

cantonali in materia di protezione dei dati;

b. adottano misure per proteggere l’integrità e la disponibilità dei sistemi informatici, nonché

per proteggere la confidenzialità, l’integrità, la disponibilità e la tracciabilità dei dati

memorizzati, elaborati e trasmessi da questi sistemi.

1 RS 235.1

Sezione 2: Organo di condotta

Art. 6 Compiti

L’organo di condotta ha i seguenti compiti. Esso

a. dirige l’attuazione della strategia nazionale di e-government;

b. allestisce e aggiorna regolarmente il catalogo dei progetti prioritari (prestazioni e

presupposti);

c. provvede affinché siano designati responsabili dei progetti prioritari e vengano concluse

convenzioni speciali, sempreché essa siano necessarie;

d. prende atto delle convenzioni speciali che gli sono sottoposte dai responsabili dei singoli

progetti e verifica l’osservanza delle esigenze minime di cui all’articolo 12;

e. decide in merito agli strumenti di pianificazione e di attuazione aggiornati e verifica

periodicamente i progressi delle misure di attuazione;

f. funge da mediatore nelle divergenze di opinione tra parti contraenti e si adopera a favore

di un accordo amichevole;

g. decide in merito alle misure di informazione e di comunicazione nell’ambito delle risorse

disponibili dell’ufficio;