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Consultazione 2006/67: Strategia di e-government Svizzera · 5 pagine
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Art. 2 Collaborazione
La Confederazione e il Cantone istituiscono un organo di condotta composto pariteticamente, che coordina e dirige l’attuazione della strategia di e-government Svizzera.
La Confederazione e il Cantone coadiuvano l’organo di condotta collaborando e cofinanziando i singoli progetti, sia a livello di sviluppo, sia a livello di esercizio.
Art. 3 Utilizzazione plurima di prestazioni prodotte
Le collettività esse provvedono affinché limiti inutili non impediscano la trasmissione della prestazione a collettività cointeressate, in particolare a mente delle direttive legali sugli acquisti pubblici e sul trasferimento o l’utilizzazione di diritti di proprietà.
Nel caso di prestazioni di sviluppo da parte di terzi, le collettività si fanno concedere a tale scopo i necessari diritti di sfruttamento dei beni immateriali.
Art. 4 Rispetto di standard nello scambio di dati
Nell’elaborazione di prestazioni di e-government o di parti di esse le collettività si impegnano ad rispettare gli standard emanati dall’organizzazione di standardizzazione eCH.
Art. 5 Protezione dei dati e sicurezza dell’informazione
I partecipanti alla collaborazione in ambito di e-government:
a. garantiscono l’elaborazione dei dati secondo le prescrizioni della legge federale del 19
giugno 19921 sulla protezione dei dati, rispettivamente delle pertinenti prescrizioni
cantonali in materia di protezione dei dati;
b. adottano misure per proteggere l’integrità e la disponibilità dei sistemi informatici, nonché
per proteggere la confidenzialità, l’integrità, la disponibilità e la tracciabilità dei dati
memorizzati, elaborati e trasmessi da questi sistemi.
1 RS 235.1
Sezione 2: Organo di condotta
Art. 6 Compiti
L’organo di condotta ha i seguenti compiti. Esso
a. dirige l’attuazione della strategia nazionale di e-government;
b. allestisce e aggiorna regolarmente il catalogo dei progetti prioritari (prestazioni e
presupposti);
c. provvede affinché siano designati responsabili dei progetti prioritari e vengano concluse
convenzioni speciali, sempreché essa siano necessarie;
d. prende atto delle convenzioni speciali che gli sono sottoposte dai responsabili dei singoli
progetti e verifica l’osservanza delle esigenze minime di cui all’articolo 12;
e. decide in merito agli strumenti di pianificazione e di attuazione aggiornati e verifica
periodicamente i progressi delle misure di attuazione;
f. funge da mediatore nelle divergenze di opinione tra parti contraenti e si adopera a favore
di un accordo amichevole;
g. decide in merito alle misure di informazione e di comunicazione nell’ambito delle risorse
disponibili dell’ufficio;