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Consultazione 2006/67: Strategia di e-government Svizzera · 5 pagine

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h. informa in merito alle sue decisioni i servizi interessati, ma non direttamente rappresentati

nell’organo.

Art. 7 Composizione

a. L’organo di condotta è composto da tre rappresentanti ognuno della Confederazione e dei

Cantoni, nonché di un rappresentante ognuno dei Comuni e delle Città.

b. I rappresentanti della Confederazione sono designati dal Consiglio federale su proposta

del Dipartimento federale delle finanze (DFF). La rappresentanza della Confederazione è composta da un rappresentante della Cancelleria federale, un rappresentante del DFF e un rappresentate di un altro dipartimento.

c. I rappresentanti dei Cantoni sono designati dalla Conferenza dei Governi cantonali (CGC)

su proposta della Conferenza dei cancellieri di Stato.

d. L’Unione delle Città svizzere disegna il rappresentante della Città e l’Unione dei Comuni

svizzeri il rappresentante dei Comuni.

Art. 8 Costituzione e metodo di lavoro

a. L’organo di condotta si costituisce autonomamente. Esso è presieduto da un

rappresentante della Confederazione.

b. L’organo di condotta si riunisce quando gli affari lo esigono, ma almeno due volte all’anno

oppure se almeno due terzi dei membri lo richiedono.

c. La convocazione e l’organizzazione delle sedute sono effettuate dall’ufficio.

d. Le decisioni dell’organo di condotta sono prese alla maggioranza semplice dei membri

presenti. In casi di parità di voti, il voto del presidente è preponderante.

e. L’organo di condotta è atto a deliberare se sono presenti almeno cinque membri.

f. La rappresentanza è possibile in presenza di motivi importanti e previo accordo dei

membri dell’organo di condotta.