Legge
Consultazione 2006/73: Nuova ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese · 6 pagine
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Termine di referendum: 25 gennaio 2007
Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
del 6 ottobre 2006
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 103 della Costituzione federale1;
visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio
nazionale del 15 novembre 20052;
visto il parere del Consiglio federale del 10 marzo 20063,
decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
1 La presente legge ha lo scopo di agevolare l’ottenimento di mutui bancari da parte di piccole e medie imprese efficienti e in grado di svilupparsi. Si vuole così promuovere segnatamente la costituzione di tali imprese.
2 A tal fine la Confederazione può accordare aiuti finanziari a organizzazioni di diritto privato che concedono fideiussioni.
Art. 2 Principi della promozione
Ai fini della promozione la Confederazione bada affinché:
a. sia tenuto conto delle necessità delle regioni del Paese;
b. le fideiussioni siano offerte in tutta la Svizzera;
c. siano tenute in considerazione in particolare le esigenze delle donne dirigenti d’azienda e quelle delle persone che aspirano a un’attività indipendente;
d. gli aiuti finanziari siano versati sussidiariamente rispetto ad analoghe misure dei Cantoni e tali misure siano coordinate tra loro.
1 RS 101
2 FF 2006 2771
3 FF 2006 2799