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Consultazione 2006/73: Nuova ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese · 6 pagine

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Termine di referendum: 25 gennaio 2007

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

del 6 ottobre 2006

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 103 della Costituzione federale1;

visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio

nazionale del 15 novembre 20052;

visto il parere del Consiglio federale del 10 marzo 20063,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

1 La presente legge ha lo scopo di agevolare l’ottenimento di mutui bancari da parte di piccole e medie imprese efficienti e in grado di svilupparsi. Si vuole così promuovere segnatamente la costituzione di tali imprese.

2 A tal fine la Confederazione può accordare aiuti finanziari a organizzazioni di diritto privato che concedono fideiussioni.

Art. 2 Principi della promozione

Ai fini della promozione la Confederazione bada affinché:

a. sia tenuto conto delle necessità delle regioni del Paese;

b. le fideiussioni siano offerte in tutta la Svizzera;

c. siano tenute in considerazione in particolare le esigenze delle donne dirigenti d’azienda e quelle delle persone che aspirano a un’attività indipendente;

d. gli aiuti finanziari siano versati sussidiariamente rispetto ad analoghe misure dei Cantoni e tali misure siano coordinate tra loro.

1 RS 101

2 FF 2006 2771

3 FF 2006 2799