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Consultazione 2006/73: Nuova ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese · 6 pagine
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000.000 Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
AVAMPROGETTO del 3 novembre 2006
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 12 capoverso 1 della legge federale del (data)1 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese (legge), ordina:
Sezione 1: Procedura di riconoscimento
Art. 1 Domande di riconoscimento
1 Le domande di riconoscimento di un’organizzazione che concede fideiussioni alle piccole e medie imprese (organizzazione) vanno indirizzate al Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento).
2 La domanda contiene:
a. gli statuti e i regolamenti dell’organizzazione;
b. i conti annuali degli ultimi tre esercizi;
c. un piano d’esercizio con il budget dell’anno corrente e i piani finanziari per i successivi tre anni.
3 Se la richiedente esercita attività diverse dalla concessione di fideiussioni, deve dimostrare che esse non nuocciono alla concessione di fideiussioni.
Art. 2 Decisioni del Dipartimento
1 Il Dipartimento decide in merito al riconoscimento di un’organizzazione.
2 Esso riconosce tante organizzazioni quante sono necessarie alla promozione efficace ed economicamente conveniente della fideiussione a favore delle piccole e medie imprese.
1 RS