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Consultazione 2006/73: Nuova ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese · 6 pagine

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000.000 Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

AVAMPROGETTO del 3 novembre 2006

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 12 capoverso 1 della legge federale del (data)1 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese (legge), ordina:

Sezione 1: Procedura di riconoscimento

Art. 1 Domande di riconoscimento

1 Le domande di riconoscimento di un’organizzazione che concede fideiussioni alle piccole e medie imprese (organizzazione) vanno indirizzate al Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento).

2 La domanda contiene:

a. gli statuti e i regolamenti dell’organizzazione;

b. i conti annuali degli ultimi tre esercizi;

c. un piano d’esercizio con il budget dell’anno corrente e i piani finanziari per i successivi tre anni.

3 Se la richiedente esercita attività diverse dalla concessione di fideiussioni, deve dimostrare che esse non nuocciono alla concessione di fideiussioni.

Art. 2 Decisioni del Dipartimento

1 Il Dipartimento decide in merito al riconoscimento di un’organizzazione.

2 Esso riconosce tante organizzazioni quante sono necessarie alla promozione efficace ed economicamente conveniente della fideiussione a favore delle piccole e medie imprese.

1 RS