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Consultazione 2006/73: Nuova ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese · 6 pagine
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Aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni
alle piccole e medie imprese. LF
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 12 Esecuzione
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
2 Il Dipartimento è incaricato dell’esecuzione della presente legge. Può delegare a terzi compiti relativi all’esecuzione.
3 La delega di compiti d’esecuzione è effettuata mediante mandati di prestazioni.
Art. 13 Abrogazione e modifica del diritto vigente
1 Il decreto federale del 22 giugno 19497 inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri è abrogato.
2 Le leggi qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 25 giugno 19768 sulla concessione di fideiussioni
e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane
Art. 10 cpv. 4
4 Le domande che non sono conformi al programma di sviluppo regionale possono essere trattate secondo la legge federale del 6 ottobre 20069 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese.
2. Legge del 25 giugno 198210 sull’assicurazione contro la disoccupazione
Art. 71a cpv. 2
2 Per questa categoria di assicurati l’assicurazione può assumere il 20 per cento dei rischi di perdite per fideiussioni prestate in virtù della legge federale del 6 ottobre 200611 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. In caso di perdita, l’indennità giornaliera versata all’assicurato è diminuita dell’importo pagato dal fondo di compensazione.
Art. 71b cpv. 2
2 Gli assicurati che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e c e che, entro un termine di nove mesi di disoccupazione controllata, presentano, a un’organizzazione riconosciuta ai sensi dell’articolo 3 della legge federale del 6 ottobre 200612 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, un progetto elaborato di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e durevole possono pretendere il sostegno previsto dall’articolo 71a capoverso 2.
7RU 1949 II 1691, 1968 105
8 RS 901.2
9 RS …; RU … (FF 2006 7619)
10 RS 837.0
11 RS …; RU … (FF 2006 7619)
12 RS …; RU … (FF 2006 7619)