Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/73: Nuova ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese · 6 pagine

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Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Spiegazioni relative all’avamprogetto del 3 novembre 2006

Sezione 1: Procedura di riconoscimento (art. 1 e 2)

Questa sezione contiene le disposizioni esecutive concernenti il riconoscimento delle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese (in seguito: organizzazioni). Essa si riferisce agli articoli 3 (beneficiari), 4 (condizioni del riconoscimento) e 9 (riconoscimento e sorveglianza) della legge federale.

Art. 1 Domande di riconoscimento

Questo articolo dispone che le domande di riconoscimento devono essere indirizzate al Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento). L’articolo indica quali documenti devono essere uniti alla domanda. Le organizzazioni sono libere di esercitare anche altre attività oltre alla concessione di fideiussioni promossa dalla Confederazione. Ad esempio, la tenuta della contabilità di clienti, le attività fiduciarie o la concessione di garanzie per artigiani edili. Il capoverso 3 stabilisce che l’organizzazione richiedente dev’essere in grado di dimostrare che l’esercizio di tali attività non nuoce alla concessione di fideiussioni.

Art. 2 Decisioni del Dipartimento

Il Dipartimento si pronuncia mediante decisione in merito al riconoscimento di un’organizzazione. Secondo le disposizioni della legge, le organizzazioni scelgono liberamente la loro forma organizzativa (art. 4 cpv. 2). Per tenere meglio conto delle esigenze regionali e facilitare i contatti con i clienti si possono, ad esempio, creare antenne regionali. In tal caso, la Confederazione si riserva il diritto di far partecipare equamente alle spese d’amministrazione le regioni e i Cantoni interessati.

Il Consiglio federale rinuncia a fissare nell’ordinanza il numero delle organizzazioni riconosciute. Ritiene infatti che non si tratti tanto di stabilire per legge il numero o l’identità dei beneficiari, quanto piuttosto di definire i principi di politica finanziaria, in base ai quali le prestazioni delle organizzazioni devono essere fornite in modo efficace ed economicamente conveniente. Secondo il Consiglio federale, bisogna attenersi all'obiettivo indicato nel rapporto della commissione, ossia tre organizzazioni regionali (Est, Centro, Ovest) e un'organizzazione nazionale di fideiussione per le donne dirigenti d’azienda. In caso di rifiuto di una domanda di riconoscimento, il Dipartimento emana una decisione impugnabile.

Sezione 2: Regole della fideiussione (art. 3 – 9)

Questa sezione tratta dei diritti e degli obblighi delle organizzazioni riconosciute.

Art. 3 Attività promosse

Questo articolo definisce le attività che la Confederazione promuove mediante aiuti finanziari. Le fideiussioni servono a garantire mutui bancari. La concessione di fideiussioni per operazioni di leasing o altre forme di finanziamento non è quindi soggetta alle disposizioni della legge. La concessione di fideiussioni a favore di aziende forestali e agricole è ugualmente esclusa dal campo d’applicazione poiché queste non sono considerate aziende del settore delle arti e mestieri. Le fideiussioni sono accordate sotto forma di fideiussioni solidali conformemente all’articolo 496 CO. I rapporti tra creditore, debitore principale e

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