Legge
Consultazione 2006/73: Nuova ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese · 6 pagine
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Aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni
alle piccole e medie imprese. LF
Sezione 2: Concessione degli aiuti finanziari
Art. 3 Beneficiari
Possono chiedere gli aiuti finanziari le organizzazioni riconosciute che forniscono garanzie sotto forma di fideiussioni solidali alle piccole e medie imprese che contraggono mutui presso banche conformemente alla legge dell’8 novembre 19344 sulle banche.
Art. 4 Condizioni del riconoscimento
1 Sono riconosciute le organizzazioni:
a. gestite senza scopo di lucro;
b. aperte alle imprese di tutti i settori;
c. indipendenti dai mutuanti sotto il profilo giuridico ed economico;
d. dirette con professionalità ed efficienza; e
e. attive a livello sovracantonale.
2 Il Consiglio federale può limitare il numero delle organizzazioni riconosciute. Queste scelgono liberamente la loro forma organizzativa.
Art. 5 Aiuti finanziari
1 Gli aiuti finanziari sono versati:
a. per la copertura di perdite da fideiussioni;
b. per le spese d’amministrazione.
2 In casi eccezionali motivati, la Confederazione può mettere a disposizione delle organizzazioni mutui di grado posteriore.
Art. 6 Perdite da fideiussioni
1 Le perdite da fideiussioni sono coperte soltanto fino a 500 000 franchi. La Confederazione assume il 65 per cento della perdita.
2 Sono fatte salve le disposizioni sulla partecipazione alle perdite secondo la legge federale del 25 giugno 19765 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane, nonché secondo gli articoli 71a–71d della legge del 25 giugno 19826 sull’assicurazione contro la disoccupazione.