Legge

Consultazione 2006/73: Nuova ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese · 6 pagine

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Aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni

alle piccole e medie imprese. LF

Art. 7 Spese d’amministrazione

La Confederazione assume le spese che le organizzazioni sostengono per la concessione di fideiussioni, nella misura in cui non siano coperte dal beneficiario della fideiussione e dai Cantoni e le rimanenti possibilità di finanziamento siano insufficienti.

Art. 8 Finanziamento

1 L’Assemblea federale stanzia con decreto federale semplice crediti quadro limitati nel tempo per finanziare:

a. impegni eventuali risultanti dall’assunzione delle perdite da fideiussioni secondo l’articolo 5 capoverso 1;

b. mutui di grado posteriore secondo l’articolo 5 capoverso 2.

2 Il volume netto delle fideiussioni che fruiscono della copertura delle perdite secondo l’articolo 6 capoverso 1 non può superare i 600 milioni di franchi.

3 Gli importi degli aiuti finanziari per la copertura delle perdite prevedibili da fideiussioni e delle spese d’amministrazione sono iscritti nel preventivo.

Sezione 3: Procedura e rimedi giuridici

Art. 9 Riconoscimento e sorveglianza

1 Il Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento) riconosce su richiesta le organizzazioni che adempiono le condizioni di cui agli articoli 3 e 4. Il riconoscimento può essere vincolato a oneri.

2 Il Dipartimento sorveglia il rispetto delle condizioni e degli oneri. Le organizzazioni beneficiarie gli mettono a disposizione le informazioni necessarie a tal fine.

3 Se un’organizzazione non adempie più le condizioni, il Dipartimento può revocarle il riconoscimento.

Art. 10 Rimedi giuridici

Le decisioni del Dipartimento sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Sezione 4: Valutazione

Art. 11

Il Consiglio federale riferisce periodicamente all’Assemblea federale sull’adeguatezza, l’efficacia e l’economicità della presente legge.