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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

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Ordinanza sulle zone agricole Indagine conoscitiva

3 La zona di pianura comprende la superficie utilizzata per l’agricoltura che non è attribuita a una delle altre zone.

Art. 6 cpv. 2

2 Autonomamente o su domanda del gestore, l’Ufficio federale può modificare i limiti della regione d’estivazione tenendo conto dei criteri enunciati negli articoli 3 e 4. Condizione per l’entrata in materia dell’Ufficio federale su una domanda di esclusione dalla regione di estivazione è che la superficie in questione non sia stata utilizzata come pascolo d’estivazione né come pascolo comunitario nel periodo 1990-1998. Le domande dei gestori devono essere inoltrate presso il Cantone; questo le trasmette all’Ufficio federale con un parere motivato.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

… 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz