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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

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Ordinanza sui miglioramenti strutturali Indagine conoscitiva

Art. 9 cpv. 2

2 Gli affittuari di aziende appartenenti a persone all'infuori della famiglia possono ricevere un aiuto agli investimenti se un diritto di superficie a sé stante e permanente è stabilito per almeno 30 anni e se è stato concluso un contratto di affitto agricolo di uguale durata per il resto dell’azienda; per bonifiche fondiarie ai sensi dell’articolo 14 è sufficiente un contratto di affitto di trent’anni; il contratto di affitto deve essere annotato nel registro fondiario.

Art. 10a Piccole aziende commerciali

1 Le piccole aziende commerciali nella regione di montagna ricevono aiuti agli investimenti se soddisfano le seguenti condizioni:

a. sono imprese autonome;

b. la loro attività comprende quantomeno la prima fase di trasformazione delle materie prime agricole;

c. il numero di collaboratori impiegati prima dell'investimento non supera un tasso di occupazione del 1000 per cento oppure la cifra d'affari complessiva non supera i 4 milioni di franchi;

d. la possibilità di finanziamento e la sopportabilità degli investimenti prospettati sono comprovati prima della concessione dell'aiuto agli investimenti.

2 Per le materie prime agricole la piccola azienda commerciale deve corrispondere un prezzo più elevato di quello per prodotti simili nella regione di approvvigionamento dell'impresa.

3 L'azienda deve essere gestita secondo il principio di economicità. Un piano aziendale deve comprovare l'economicità della gestione.

Art. 11 cpv. 1 lett. a, d ed e

1 Si considerano provvedimenti collettivi:

a. le bonifiche fondiarie che concernono in misura sostanziale due aziende agricole o due aziende dell'orticoltura esercitata a titolo professionale;

d. il sostegno per le finalità di cui agli articoli 18 capoverso 2 e 49 capoverso 1 lettere b e c, che concernono in misura sostanziale almeno due aziende agricole;

e. il sostegno per le finalità di cui all'articolo 49 capoverso 1 lettera d che concernono in misura sostanziale almeno due aziende agricole o due aziende dell'orticolotura esercitata a titolo professionale.

Art. 11b Presupposti

I presupposti per un sostegno giusta l'articolo 11 capoverso 1 lettera d sono: