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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza sui miglioramenti strutturali Indagine conoscitiva
a. le aziende dei produttori soddisfano le condizioni di cui agli articoli 5–18 OPD5;
b. in ogni comunità aziendale, almeno due aziende soddisfano le condizioni per un provvedimento individuale secondo gli articoli 3 e 3a;
c. i produttori detengono la maggioranza dei voti nella comunità aziendale e nell'organo esecutivo;
d. per il provvedimento previsto esiste una concezione della gestione.
e. l'economicità è comprovata.
Art. 12 cpv. 1 lett. b e cpv. 3
1 La Confederazione non concede aiuti agli investimenti per:
b. edifici agricoli, edifici dell'orticoltura esercitata a titolo professionale o edifici di piccole aziende commerciali di proprietà di corporazioni o di istituti di diritto publico, fatti salvi gli edifici alpestri.
3 I motivi di esclusione di cui al capoverso 2 non valgono per aziende dell'orticoltura esercitata a titolo professionale e per piccole aziende commerciali.
Art. 13 Divieto di fare concorrenza a imprese esistenti
1 Gli aiuti agli investimenti per i provvedimenti di cui agli articoli 93 capoverso 1 lettere c e d, 94 capoverso 2 lettera c, 105 capoverso 1 lettera c, 106 capoverso 1 lettere c ed e, 106 capoverso 2 lettere d e f e 107 capoverso 1 lettere b–e LAgr sono concessi soltanto se nessuna impresa esistente nel comprensorio adempie in modo equivalente il compito previsto o fornisce una prestazione di servizio equivalente.
2 Il Cantone provvede affinché le imprese direttamente interessate siano consultate in forma adeguata prima della decisione riguardante l'assegnazione dell'aiuto agli investimenti ed abbiano la possibilità di fare opposizione.
Art. 14 cpv. 1 lett. a e i e cpv. 4
1 Contributi sono accordati per:
a. le ricomposizioni particellari, il raggruppamento di terreni in affitto e altri provvedimenti tesi a migliorare le strutture dell'azienda;
i. l'approvvigionamento di base con acqua ed elettricità per aziende con colture speciali.
4 All'orticoltura esercitata a titolo professionale possono essere accordati contributi per provvedimenti giusta il capoverso 1.
Art. 15 Titolo, cpv. 1 frase introduttiva, 1 lett. g, 2, 3 frase introduttiva e 4
Costi per bonefiche fondiarie che danno diritto ai contributi