Progetto

Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 119Fedlex · Progetto

Progetto dell’UFAG del 29 giugno 2007

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 26 novembre 20031 concernente le misure sociali collaterali

nell’agricoltura è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 e 3

1 I Cantoni possono accordare ai gestori di aziende agricole aiuti per la conduzione aziendale sotto forma di mutui esenti da interessi, al fine di:

a. ovviare a difficoltà finanziarie non imputabili al gestore;

b. rimborsare mutui esistenti gravati da interessi (conversione del debito); o

c. facilitare la cessazione della gestione dell’azienda.

3Abrogato

Art. 2 cpv. 1

1 I mutui a titolo d’aiuto per la conduzione aziendale sono accordati soltanto se l’azienda richiede almeno 1,25 unità standard di manodopera (USM).

Art 5 cpv. 4 e 5

4 Se la sostanza rettificata del richiedente prima della concessione del mutuo supera 800 000 franchi, non è accordato alcun mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale.

5 La sostanza rettificata comprende tutti gli elementi patrimoniali, dedotti le pertinenze aziendali, le colture perenni e il capitale di terzi.

1 RS 914.11

2007–....