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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Progetto dell’UFAG del 29 giugno 2007
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 26 novembre 20031 concernente le misure sociali collaterali
nell’agricoltura è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 e 3
1 I Cantoni possono accordare ai gestori di aziende agricole aiuti per la conduzione aziendale sotto forma di mutui esenti da interessi, al fine di:
a. ovviare a difficoltà finanziarie non imputabili al gestore;
b. rimborsare mutui esistenti gravati da interessi (conversione del debito); o
c. facilitare la cessazione della gestione dell’azienda.
3Abrogato
Art. 2 cpv. 1
1 I mutui a titolo d’aiuto per la conduzione aziendale sono accordati soltanto se l’azienda richiede almeno 1,25 unità standard di manodopera (USM).
Art 5 cpv. 4 e 5
4 Se la sostanza rettificata del richiedente prima della concessione del mutuo supera 800 000 franchi, non è accordato alcun mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale.
5 La sostanza rettificata comprende tutti gli elementi patrimoniali, dedotti le pertinenze aziendali, le colture perenni e il capitale di terzi.
1 RS 914.11
2007–....