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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza sui miglioramenti strutturali Indagine conoscitiva
c. la costituzione di organizzazioni contadine di solidarietà nell'ambito della produzione e della gestione aziendale conformi al mercato;
d. gli impianti per la produzione di energia rinnovabile a partire dalla biomassa;
e. i progetti di sviluppo regionale ai sensi dell'articolo 11a.
2 L'orticoltura esercitata a titolo professionale è sostenuta con crediti di investimento per i provvedimenti ai sensi del capoverso 1 lettere a e d.
Art. 49a Aiuto iniziale per organizzazioni contadine di solidarietà
Organizzazioni di cui all'articolo 49 lettera c possono ottenere aiuti iniziali per la fondazione, l'acquisto di mobilio e mezzi ausiliari e per i costi salariali durante il primo anno di attività.
Art. 51 cpv. 1 e 5
1 I crediti di investimento per provvedimenti collettivi corrispondono al 30–50 per cento dei costi computabili dopo deduzione degli eventuali contributi pubblici.
5 L'importo dei crediti di investimento per un progetto di sviluppo regionale ai sensi dell'articolo 11a è fissato in funzione dei singoli provvedimenti del programma.
Art. 53 cpv. 3
3 Nel caso di domande inferiori o uguali all'importo limite, il Cantone notifica la decisione al richiedente e contemporaneamente informa l'Ufficio federale mediante il foglio di notifica. La notifica della decisione cantonale all'Ufficio federale è effettuata soltanto su richiesta di quest'ultimo.
Art. 55 cpv. 2 lett. a e c
2 L'importo limite ammonta a:
a. 350 000 franchi nel caso di crediti di investimento;
c. Abrogata
Art. 60 cpv. 1 e 3
1 In caso di alienazione con utile prima del termine di rimborso convenuto in origine, i crediti di investimento devono essere rimborsati.
3Abrogato
Art. 61 cpv. 2bis
2bis Entro il 10 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio contabile, il Cantone notifica all'Ufficio federale lo stato del conto comprensivo degli interessi maturati.