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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

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Ordinanza sui miglioramenti strutturali Indagine conoscitiva

3. zone di montagna II–IV 5 000

b. edifici di economia rurale per suini e pollame, per UBG 8 000

4 Per gli edifici di economia rurale ai sensi del capoverso 2 (lettere a e b) che adempiono i requisiti dei sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali conformemente all'articolo 60 OPD6, è concesso oltre al contributo forfettario di base di cui al capoverso 2 un contributo supplementare del 50 per cento per l'elemento «stalla».

7 L'importo forfettario massimo ammonta al 40 per cento dei costi computabili per:

b. provvedimenti ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettere d–e, capoverso 2 lettera b e capoverso 4 nonché articolo 45.

8 Alle abitazioni conformi a standard energetici riconosciuti, in particolare allo standard Minergie, è accordato un supplemento del 25 per cento in aggiunta all'importo di cui all'articolo 46 capoverso 2 lettera d.

Art. 47 cpv. 1

1 Il totale dei crediti di investimento, sommato al saldo di crediti di investimento precedenti e di aiuti alla conduzione aziendale, non può superare i seguenti importi:

Fr.

a. zona di pianura 800 000

b. zona collinare e di montagna 700 000

Art. 48 cpv. 1 lett. c

1 I crediti di investimento devono essere rimborsati entro i seguenti termini:

c. 8–15 anni per edifici di economia rurale per la tenuta di suini e pollame, per la produzione vegetale nonché per la relativa lavorazione o valorizzazione e per i provvedimenti ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettere d–e e capoverso 4 nonché articolo 45;

Art. 49 Provvedimenti sostenuti

1 Sono sostenuti con crediti di investimento:

a. le bonifiche fondiarie ai sensi dell'articolo 11;

b. la costruzione in comune di edifici e di installazioni destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali, come impianti per l'economia lattiera, edifici per la commercializzazione di animali da reddito e da macello, impianti di essicazione, locali di refrigerazione e di stoccaggio, nonché l'acquisto di macchine e veicoli;

6 RS 910.13