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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura Indagine conoscitiva
Art. 29 cpv. 1 e 3
1 Il richiedente che non cessa la gestione dell’azienda entro due anni dal pagamento dell’ultimo aiuto deve rimborsare integralmente entro due anni gli importi ricevuti. Sono inoltre prelevati 1000 franchi per spese amministrative.
3 Chi, dopo l’ottenimento di aiuti per la riqualificazione e dopo la cessazione d’esercizio, riprende una gestione nei venti anni successivi all’ultimo versamento e percepisce contributi conformemente all’ordinanza del 7 dicembre 19985sui pagamenti diretti deve rimborsare gli aiuti per la riqualificazione. Il termine per il rimborso e l’ammontare delle spese amministrative sono retti dal capoverso 1. L’importo da rimborsare è dedotto dai pagamenti diretti.
II
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
2 L’articolo 16 capoverso 1 entra in vigore contemporaneamente alla legge federale del... 6 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della
perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC).
… 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
5 RS 910.13
6 RS ... (FF 2005 5625)