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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

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Ordinanza sulla consulenza agricola Indagine conoscitiva

b. informazione e documentazione;

c. manifestazioni concernenti il perfezionamento e l’informazione;

d. consulenza individuale e moderazione in piccoli gruppi;

e. sostegno nella realizzazione di progetti e processi.

Sezione 3: Requisiti minimi

Art. 5 Centri di consulenza

1 I centri di consulenza devono essere attivi nelle regioni linguistiche o a livello nazionale nei settori in cui i servizi cantonali di consulenza o i servizi di consulenza di organizzazioni richiedono prestazioni di sostegno secondo l’articolo 3.

2 La collaborazione tra i centri di consulenza e i Cantoni deve essere disciplinata in modo vincolante.

Art. 6 Servizi di consulenza di organizzazioni

I servizi di consulenza di organizzazioni i quali vogliono ricevere aiuti finanziari per la loro attività devono:

a. essere attivi sovraregionalmente, vale a dire in regioni linguistiche o a livello nazionale;

b. lavorare in ambiti speciali in cui i servizi cantonali di consulenza non sono principalmente attivi;

c. lavorare d’intesa con i centri di consulenza e i servizi cantonali di consulenza.

Art. 7 Consulenti

I consulenti dei centri di consulenza e dei servizi di consulenza di organizzazioni devono possedere le seguenti qualificazioni:

a. competenze specialistiche;

b. qualificazioni pedagogiche.

Sezione 4: Aiuti finanziari

Art. 8 Accordi sulle prestazioni e decisioni

1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) conviene di massima sotto forma di un accordo sulle prestazioni con i centri di consulenza e i servizi di consulenza di organizzazioni

a. le prestazioni da fornire secondo gli articoli 3 e 4,

b. l’importo degli aiuti finanziari,

c. la durata dell’accordo,

d. il resoconto.

2 Nel caso di richieste di prestazioni uniche l’Ufficio federale si pronuncia mediante decisione.