Progetto
Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 125Fedlex · Progetto
Ordinanza sulla consulenza agricola Indagine conoscitiva
b. informazione e documentazione;
c. manifestazioni concernenti il perfezionamento e l’informazione;
d. consulenza individuale e moderazione in piccoli gruppi;
e. sostegno nella realizzazione di progetti e processi.
Sezione 3: Requisiti minimi
Art. 5 Centri di consulenza
1 I centri di consulenza devono essere attivi nelle regioni linguistiche o a livello nazionale nei settori in cui i servizi cantonali di consulenza o i servizi di consulenza di organizzazioni richiedono prestazioni di sostegno secondo l’articolo 3.
2 La collaborazione tra i centri di consulenza e i Cantoni deve essere disciplinata in modo vincolante.
Art. 6 Servizi di consulenza di organizzazioni
I servizi di consulenza di organizzazioni i quali vogliono ricevere aiuti finanziari per la loro attività devono:
a. essere attivi sovraregionalmente, vale a dire in regioni linguistiche o a livello nazionale;
b. lavorare in ambiti speciali in cui i servizi cantonali di consulenza non sono principalmente attivi;
c. lavorare d’intesa con i centri di consulenza e i servizi cantonali di consulenza.
Art. 7 Consulenti
I consulenti dei centri di consulenza e dei servizi di consulenza di organizzazioni devono possedere le seguenti qualificazioni:
a. competenze specialistiche;
b. qualificazioni pedagogiche.
Sezione 4: Aiuti finanziari
Art. 8 Accordi sulle prestazioni e decisioni
1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) conviene di massima sotto forma di un accordo sulle prestazioni con i centri di consulenza e i servizi di consulenza di organizzazioni
a. le prestazioni da fornire secondo gli articoli 3 e 4,
b. l’importo degli aiuti finanziari,
c. la durata dell’accordo,
d. il resoconto.
2 Nel caso di richieste di prestazioni uniche l’Ufficio federale si pronuncia mediante decisione.