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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza sul vino Indagine conoscitiva
Allegato 1: (art. 10)
Termini vinicoli specifici
Diciture Definizioni
Auslese/Sélection/ Selezione Denominazione per un vino d’origine
controllata definita dalla legislazione cantonale.
Beerenauslese/Sélection de grains nobles Vino a denominazione d’origine control-
lata elaborato con uve colpite da marciume nobile. Il tenore naturale minimo in zucchero è fissato dai Cantoni. Esso è di almeno 26,0 % Brix. L’arricchimento e la concentrazione sono vietati.
Beerli/Beerliwein Vino rosso a denominazione d’origine
controllata vinificato senza raspi.
Château/Castello/Schloss Denominazione per un vino d’origine
controllata definita dalla legislazione cantonale.
Eiswein/Vin de glace Vino a denominazione d’origine control-
lata ottenuto da uve gelate sulla pianta al momento della raccolta e pressate prima del disgelo. La vendemmia dev’essere effettuata a una temperatura inferiore o uguale a -7° C. L’arricchimento e la concentrazione sono vietati. Almeno 15% di volume di alcol potenziale, ossia almeno 25,3% Brix.
Federweiss/Weissherbst Vino a denominazione d’origine control-
lata della Svizzera tedesca ottenuto da uve di vitigni rossi pressate prima o all’inizio della fermentazione.
Flétri, flétri sur souche Vino dolce a denominazione d’origine
controllata ottenuto da uve appassite sulla pianta, di tenore pari almeno a 13% di volume di alcol potenziale, non arricchito con alcol, zucchero o succo d’uva concentrato, contenente ancora dello zucchero residuo dopo la fermentazione normale. L’arricchimento e la concentrazione sono vietati. Le denominazioni mezzo appassito, semiappassito, ecc.
sono vietate.