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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

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Ordinanza sul vino Indagine conoscitiva

f. della presenza di vini esteri;

g. della presenza di vini svizzeri o esteri acquistati o appartenenti ad altre persone;

h. di qualsiasi informazione che lasci supporre un’eventuale infrazione della legislazione;

i. di eventuali condizioni meteorologiche particolari.

2 L’intervallo tra due controlli successivi non dev’essere superiore a quattro anni.

3 L’organo di controllo è inoltre tenuto a:

a. registrare le notifiche, tenere un elenco delle aziende attive nel commercio dei vini e informare al riguardo l’Ufficio federale;

b. effettuare le denunce in caso d’infrazione;

c. ricevere e riassumere gli inventari delle aziende e trasmetterne il risultato all’Ufficio federale ogni anno entro la fine di marzo;

d. allestire annualmente un rapporto all’attenzione dell’Ufficio federale con i risultati dettagliati dei controlli. Il rapporto deve contenere almeno indicazioni sul numero totale delle aziende sottoposte all’obbligo di controllo, sul numero di aziende controllate nell'anno in rassegna, sulle irregolarità e infrazioni constatate e sulle relative conseguenze. Il rapporto dev’essere presentato all’Ufficio federale ogni anno entro la fine di marzo;

Art. 16i Organo di controllo

1 L’esecuzione del controllo è affidata a ………………… …(organo federale di controllo).

2 Ai produttori che trasformano e vendono unicamente i propri prodotti e che acquistano al massimo 20 hl all’anno in provenienza dalla stessa regione di produzione, l’Ufficio federale può riconoscere un controllo equivalente di responsabilità del Cantone. Gli organi di controllo designati dai Cantoni sono sottoposti agli obblighi di cui all’articolo 16h. L’Ufficio federale decide su domanda dei Cantoni del riconoscimento dell’equivalenza dei controlli. In caso di violazione degli obblighi può revocare il riconoscimento.

3 Ogni azienda che soddisfa le esigenze di cui al capoverso 2 può esigere di essere sottoposta al controllo dell’organo federale di controllo.

Art. 16j Costi dei controlli ed emolumenti

1 I costi dei controlli eseguiti dall'organo federale di controllo sono a carico delle aziende sottoposte all’obbligo di controllo.

2 L’organo federale di controllo fissa una tariffa degli emolumenti. Questa necessita dell’approvazione del Dipartimento dell’economia (Dipartimento).

3 Qualora il controllo sia effettuato da un organo di controllo cantonale, è il Cantone a disciplinarne il finanziamento.