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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

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Ordinanza sul vino Indagine conoscitiva

2 Essa deve tenere una contabilità di cantina per l’intera attività secondo un modulo tipo approvato dall’organo di controllo. La contabilità dev'essere aggiornata costantemente e contenere in particolare:

a. le entrate e le uscite;

b. i nomi dei fornitori e degli acquirenti commerciali;

c. i quantitativi ripartiti per annata, vitigno e denominazione specifica;

d. le modifiche di volume in seguito a trattamento dei prodotti vitivinicoli;

e. tutti i trattamenti;

f. le perdite.

3 La contabilità va completata con i consueti documenti giustificativi. Essa deve consentire di determinare in ogni momento:

a. le designazioni e le denominazioni;

b. i vitigni e le annate;

c. le scorte in cantina;

d. l’utilizzo dei prodotti vitivinicoli.

4 Per i prodotti indigeni devono essere prodotti come mezzi di prova i documenti di registrazione ai sensi dell’articolo 16b capoverso 1.

5 Per i prodotti esteri dev’essere prodotto un documento d’accompagnamento come mezzo di prova per la determinazione dell’indicazione geografica, dell’annata, del vitigno e di ogni altro dato utilizzato per la designazione.

6 Ogni azienda che eserciti il commercio dei vini allestisce all’attenzione dell’organo di controllo un inventario delle proprie riserve di prodotti vitivinicoli, ripartiti quantitativamente per vitigno, denominazione specifica e annata, purché quest’ultima sia indicata sul prodotto commercializzato. L’inventario è stilato ogni anno il 31 dicembre e inoltrato all’organo di controllo entro il 31 gennaio dell’anno successivo, firmato dal responsabile dell’inventario.

7 La contabilità di cantina dev'essere presentata all’organo di controllo qualora esso ne faccia richiesta. L’azienda fornisce all’organo di controllo l’aiuto necessario e qualsiasi informazione utile.

Art. 16h Obblighi dell’organo di controllo

1 L’organo di controllo effettua i controlli in funzione dei rischi. In particolare tiene conto:

a. dei rischi constatati in materia di miscelazione, taglio e rispetto delle denominazioni e designazioni;

b. dei precedenti dell’azienda controllata circa il rispetto della legislazione;

c. dell’attendibilità degli autocontrolli già eseguiti;

d. della dimensione dell'azienda;

e. della diversità dei vini commercializzati;