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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza sul vino Indagine conoscitiva
2 Essa deve tenere una contabilità di cantina per l’intera attività secondo un modulo tipo approvato dall’organo di controllo. La contabilità dev'essere aggiornata costantemente e contenere in particolare:
a. le entrate e le uscite;
b. i nomi dei fornitori e degli acquirenti commerciali;
c. i quantitativi ripartiti per annata, vitigno e denominazione specifica;
d. le modifiche di volume in seguito a trattamento dei prodotti vitivinicoli;
e. tutti i trattamenti;
f. le perdite.
3 La contabilità va completata con i consueti documenti giustificativi. Essa deve consentire di determinare in ogni momento:
a. le designazioni e le denominazioni;
b. i vitigni e le annate;
c. le scorte in cantina;
d. l’utilizzo dei prodotti vitivinicoli.
4 Per i prodotti indigeni devono essere prodotti come mezzi di prova i documenti di registrazione ai sensi dell’articolo 16b capoverso 1.
5 Per i prodotti esteri dev’essere prodotto un documento d’accompagnamento come mezzo di prova per la determinazione dell’indicazione geografica, dell’annata, del vitigno e di ogni altro dato utilizzato per la designazione.
6 Ogni azienda che eserciti il commercio dei vini allestisce all’attenzione dell’organo di controllo un inventario delle proprie riserve di prodotti vitivinicoli, ripartiti quantitativamente per vitigno, denominazione specifica e annata, purché quest’ultima sia indicata sul prodotto commercializzato. L’inventario è stilato ogni anno il 31 dicembre e inoltrato all’organo di controllo entro il 31 gennaio dell’anno successivo, firmato dal responsabile dell’inventario.
7 La contabilità di cantina dev'essere presentata all’organo di controllo qualora esso ne faccia richiesta. L’azienda fornisce all’organo di controllo l’aiuto necessario e qualsiasi informazione utile.
Art. 16h Obblighi dell’organo di controllo
1 L’organo di controllo effettua i controlli in funzione dei rischi. In particolare tiene conto:
a. dei rischi constatati in materia di miscelazione, taglio e rispetto delle denominazioni e designazioni;
b. dei precedenti dell’azienda controllata circa il rispetto della legislazione;
c. dell’attendibilità degli autocontrolli già eseguiti;
d. della dimensione dell'azienda;
e. della diversità dei vini commercializzati;