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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza sul vino Indagine conoscitiva
Art. 16k Eccezioni
1 Sono esonerate dal controllo le aziende che in Svizzera acquistano e rivendono unicamente prodotti in bottiglia, etichettati e muniti di sistema di chiusura non riutilizzabile, che non importano né esportano vino e i cui quantitativi annuali non superano i 1000 hl. Esse tengono tuttavia un libro di cantina ai sensi dell’articolo 16g capoverso 2. In caso di sospetta infrazione, la loro attività può essere controllata in ogni momento.
2 Le aziende sottoposte al controllo in virtù delle disposizioni dell’ordinanza sull’agricoltura biologica3 possono esigere dal rispettivo organo di controllo che il controllo del commercio dei vini sia effettuato dall’organo di certificazione, purché soddisfino le condizioni di cui all’articolo 16h. L’organo di certificazione trasmette i risultati del proprio controllo al rispettivo organo di controllo.
Art. 16l Collaborazione con le autorità
1 Nell’ambito della loro attività, gli organi di controllo trasmettono immediatamente su richiesta qualsiasi informazione utile ai servizi federali e cantonali o a un altro organo di controllo.
2 Essi comunicano alle autorità competenti qualsiasi infrazione alla legislazione agricola o alimentare rilevata nell’ambito della loro attività.
3 L’Amministrazione federale delle dogane comunica all’organo federale di controllo i dati relativi allo sdoganamento, necessario all’applicazione della presente ordinanza.
4 Su richiesta i servizi federali e cantonali trasmettono agli organi di controllo qualsiasi informazione utile alla loro attività.
Art. 16m Vigilanza
L’organo federale di controllo soggiace alla vigilanza del Dipartimento.
Art. 19
Abrogato
II
4
L’ordinanza del 28 maggio 1997 sul controllo del commercio dei vini è abrogata.