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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

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Progetto dell'UFAG del 29 giugno 2007

Ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)

Modifica del …...

Il Consiglio federale svizzero,

ordina:

I

L'ordinanza del 18 maggio 2005 sui prodotti fitosanitari1 è modificata come segue:

Art. 25

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 32 cpv. 2 lett. c ed e

2 Un prodotto fitosanitario omologato all’estero è iscritto nell’elenco se:

c. abrogato

e. il titolare dell’autorizzazione per un prodotto di riferimento già omologato in Svizzera non ha potuto rendere verosimile che il prodotto fitosanitario autorizzato all'estero è un preparato generico.

Art. 33 cpv. 2

2 Il servizio di omologazione impartisce un termine di 30 giorni al titolare dell’autorizzazione relativa al prodotto di riferimento svizzero per:

a. far valere, se del caso, un’eventuale protezione brevettuale concernente il prodotto fitosanitario;

b. provare che il prodotto fitosanitario autorizzato all'estero è un preparato generico.

Art. 34a Obbligo di annuncio

1 Chiunque importi un prodotto fitosanitario incluso nell'elenco di cui all'articolo 32 ne deve informare l'autorità competente entro tre mesi dalla prima commercializzazione.

2 Il contenuto e la forma dell'annuncio sono disciplinati negli articoli 64, 65 e 66 dell'ordinanza del 18 maggio 2005 sui prodotti chimici2.

2007-....