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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza sui concimi Indagine conoscitiva
2. digestato: parte solida del prodotto ottenuta mediante uno specifico
procedimento di fermentazione anaerobica di materiale di origine vegetale, animale o microbica, utilizzata come concime o, previa separazione mediante pressa a vite, centrifugazione o filtrazione su membrana, come ammendante del suolo, elemento di substrati, protezione contro l'erosione, per le ricoltivazioni o per le terre da coltura artificiali;
3. acqua di processo: parte liquida del prodotto ottenuta mediante uno
specifico procedimento di fermentazione anaerobica di materiale di origine vegetale, animale o microbica, utilizzata come concime;
4. materiale vegetale non decomposto, come sottoprodotti di aziende di
trasformazione delle verdure, distillerie e stabilimenti di ammostatura o farina di estrazione, incorporato nel terreno;
5. fanghi di depurazione: fanghi, trattati o no, ottenuti mediante la
depurazione delle acque di scarico comunali.
c. concimi minerali: prodotti i cui elementi nutritivi sono stati ottenuti mediante estrazione o processi fisici e/o chimici industriali o sono presenti sotto forma di minerali nonché calciocianamide, cianamide, urea e i suoi prodotti di condensazione e associazione, come:
1. concimi minerali semplici: concimi che:
– contengono almeno il 3 per cento di un unico macroelemento nutritivo, o
– contengono almeno il 3 per cento di un unico macroelemento nutritivo combinato con il potassio, il magnesio o lo zolfo in qualità di ione d'accompagnamento;
2. concimi minerali composti (concimi NPK, NP, NK, PK): concimi che:
– contengono complessivamente almeno il 3 per cento di due o tre elementi nutritivi principali, o
– contengono un elemento nutritivo principale e il calcio, il magnesio, lo zolfo o il sodio non è presente soltanto in qualità di ione d'accompagnamento (complessivamente almeno il 3 per cento di questi elementi);
d. concimi organici: prodotti composti principalmente da materiale di origine vegetale, animale o microbica contenente carbonio che contengono almeno il 10 per cento di sostanza organica, e
1. complessivamente almeno il 3 per cento di macroelementi, o
2. complessivamente almeno lo 0,005 per cento di due o più
microelementi o almeno lo 0,01 per cento di uno di questi microelementi;
dbisconcimi organo-minerali: miscele di concimi organici e concimi minerali e/o ammendanti minerali del suolo che contengono almeno il 10 per cento di sostanza organica, e
1. complessivamente almeno il 3 per cento di macroelementi, o
2. complessivamente almeno lo 0,005 per cento di due o più
microelementi o almeno lo 0,01 per cento di uno di questi microelementi;