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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza sui prodotti fitosanitari Indagine conoscitiva
3 L'obbligo di annuncio di cui al capoverso 1 non si applica ai prodotti fitosanitari importati dai consumatori finali.
Art. 46a cpv. 3
3 I prodotti fitosanitari che, ai sensi dell’articolo 5 lettera b OPChim3, sono tossici non possono essere distribuiti al pubblico in generale.
Art. 47a Condizioni generali d'uso
L'Ufficio federale può emanare condizioni generali d'uso, come formule per calcolare le quantità di prodotto da utilizzare, le distanze da rispettare o la modalità d'uso di determinati dispositivi.
Art. 72 Titolo
Controllo dell’utilizzabilità dei prodotti fitosanitari nella zona di protezione delle acque sotterranee S2.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
... Novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz