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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Progetto dell’UFAG del 29 giugno 2007
Ordinanza sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L'ordinanza del 10 giugno 19991 sui concimi è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1
1La presente ordinanza disciplina l'omologazione, la messa in commercio, l'importazione e l'impiego di concimi.
Art. 4 titolo e cpv. 1
Limitazioni d'impiego
1 Il Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) può limitare o vietare l'impiego di concimi onde assicurare a lungo termine la condizione per l'omologazione secondo l'articolo 3 o qualora i prodotti non siano omologati per la messa in commercio.
Art. 5 cpv. 2 lett. a–e nonché j e 3
2 Sono considerati concimi ai sensi della presente ordinanza:
a. concimi aziendali: liquame, letame, percolato del letame, prodotti della separazione del liquame, succo d'insilato e deiezioni comparabili, trattati o no, provenienti da aziende di allevamento di animali, anche con l'aggiunta di substrati prodotti nell'azienda;
b. concimi ottenuti dal riciclaggio: concimi di origine vegetale, animale, microbica o minerale oppure ottenuti dalla depurazione delle acque di scarico, come:
1. composta: materiale di origine vegetale, animale o microbica ottenuto mediante uno specifico procedimento di decomposizione aerobica e utilizzato come concime, ammendante del suolo, elemento di substrati, protezione contro l'erosione, per le ricoltivazioni o per le terre da coltura artificiali;
1 RS 916.171
2007–....