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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza sui concimi Indagine conoscitiva
e. concimi con microelementi: concimi che contengono almeno lo 0,01 per cento di un microelemento o complessivamente almeno lo 0,005 per cento di più microelementi o almeno il 3 per cento di un elemento nutritivo utile (sodio o silicio);
j. altri prodotti di origine vegetale, animale, microbica o minerale, utilizzati per il nutrimento delle piante e che non rientrano in una delle definizioni della presente ordinanza (p.es. prodotti a base di alghe).
3 Nella presente ordinanza si intende per:
a. messa in commercio: il trasferimento o la cessione a titolo oneroso o gratuito di un concime;
b. elementi nutritivi principali: gli elementi azoto, fosforo e potassio;
c. elementi nutritivi secondari: gli elementi calcio, magnesio, sodio e zolfo;
d. macroelementi: gli elementi azoto, fosforo, potassio, calcio, magnesio, sodio e zolfo;
e. microelementi (oligoelementi): gli elementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco essenziali per la crescita delle piante in quantità esigue;
f. tipo di concime: concimi con una designazione del tipo comune;
g. imballaggio: un involucro che può essere chiuso ermeticamente, utilizzato per contenere, proteggere, maneggiare e commercializzare concimi;
h. fornitura sfusa: fornitura di concimi senza imballaggio ai sensi della presente ordinanza.
Art. 7 cpv. 1 lett. h
1I concimi delle seguenti categorie possono essere messi in commercio se corrispondono a un tipo di concime della lista dei concimi:
h. agenti compostanti.
Art. 8 cpv. 1 lett. c
1 Un tipo di concime è iscritto nella lista dei concimi se:
c. non è fabbricato a partire da sottoprodotti di origine animale come carne, grasso, ossi, sangue, corna e zoccoli.
Art. 10 cpv. 1 lett. b numero 2
Abrogato