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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza sui concimi Indagine conoscitiva
Art. 11 cpv. 2, 5 e 9
2 L'Ufficio federale può vincolare l'autorizzazione a oneri e condizioni nonché prescrivere indicazioni particolari per l'etichettatura. Determina la designazione del concime.
5 L'autorizzazione ha una durata di validità di dieci anni e vale fintanto che il concime corrisponde alle caratteristiche stabilite al momento dell'autorizzazione. Su domanda essa è prorogata di dieci anni. L'Ufficio federale può autorizzare, senza procedere a un nuovo esame, le modifiche di caratteristiche che non influiscono sulle condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione.
9 L'Ufficio federale può revocare un'autorizzazione d'intesa con il titolare della stessa.
Art. 16 cpv. 2
2 Trattandosi di additivi per concimi, agenti compostanti, ammendanti del suolo nonché altri prodotti di origine vegetale, animale, microbica o minerale, non è necessario fornire una documentazione che provi l'idoneità del prodotto all'impiego previsto. L'autorità incaricata dell'omologazione è autorizzata a informare l'opinione pubblica del fatto che tale idoneità non è stata esaminata nell'ambito della procedura di autorizzazione.
Art. 18 cpv. 1
1 L'Ufficio federale non è tenuto a completare le indicazioni e le prove a sostegno della domanda; di regola si limita a esaminare la documentazione. A tale scopo può eseguire o fare eseguire esperimenti e altre rilevazioni. La verifica della classificazione e dell'etichettatura del concime giusta l'articolo 16 capoverso 1 lettera h non avviene nell'ambito della procedura di autorizzazione, bensì nel quadro del controllo autonomo secondo le disposizioni dell'articolo 95 OPChim2.
Art. 19 cpv. 1
1 Chiunque intende mettere in commercio un concime che corrisponde a un tipo di concime iscritto nella lista dei concimi deve notificarlo all'Ufficio federale. La notifica deve essere confermata ogni dieci anni dal dichiarante.
Art. 20 lett. b e c
La notifica comprende le seguenti indicazioni:
b. il nome commerciale;
c. la designazione del tipo di concime secondo la lista dei concimi;